F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.C. ARCEVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCE- VIA/S. PAOLESE CALCIO DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 16.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.C. ARCEVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCE- VIA/S. PAOLESE CALCIO DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 62 del 16.12.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comtiato Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 17 novembre 2004, in relazione alla mancata effettuazione della gara Arcevia/Sampaolese del 14.11.2004, disponeva il recupero della gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche accoglieva il ri- corso proposto dalla Sampaolese sull’assunto che ogni squadra e, quindi, l’Arcevia, de- ve sempre avere, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento della L.N.D., la permanente dis- ponibilità di un campo di gioco e infliggeva all’Arcevia la sanzione della perdita della ga- ra per 0 a 3. L’Arcevia preannunciava appello chiedendo la relativa copia degli atti ufficiali oltre il termine dei tre giorni di cui all’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S.. Pertanto l’appello non può che essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla A.C. Arcevia di Arcevia (Ancona) ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a), per tardività. Ordi- na incamerarsi la tassa reclamo.
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