F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA S.S. VALENTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HER- MES CASAGIOVE/VALENTE DEL 12.12.2004 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 61 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA S.S. VALENTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HER- MES CASAGIOVE/VALENTE DEL 12.12.2004 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 20.1.2005) Con tempestivo reclamo proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comi- tato Regionale Campania, la S.S. Valente ha contestato, in relazione alla gara disputata in data 12.12.2004 con il F.C. Hermes Casagiove, la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Daniele Uditi, a dire della reclamante medesima tesserato per altra società. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 61 del 20 gennaio 2005, l’adita Commissione Di- sciplinare ha respinto il proposto reclamo, rilevando che dagli accertamenti esperiti pres- so il locale Ufficio Tesseramento il calciatore Uditi risulta regolarmente tesserato per la società Hermes Casagiove a decorrere dal 15.11.2004, quindi da data antecedente quel- la nella quale si è disputata la gara in epigrafe indicata. Avverso tale deliberazione ha proposto tempestivo reclamo avanti a questa Commis- sione la S.S. Valente, insistendo nella propria versione dei fatti ed allegando che dai tabu- lati della società U.S. Grazzanise il calciatore Uditi risultava alla data del 14.9.2004 tesse- rato con detta società, non apparendo verosimile che lo stesso possa essere stato trasfe- rito in data 15.11.2004 al F.C. Hermes Casagiove, in quanto, sempre a dire della recla- mante, il periodo di trasferimento dei calciatori fra società partecipanti ai Campionati or- ganizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti si sarebbe concluso in data 13.11.2004. Il reclamo è infondato. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla copia conforme all’originale della Lista di Trasferimento n. 041107, debitamente sottoscritta, timbrata e vidimata, risulta con ogni evidenza che il calciatore Daniele Uditi in data 15.11.2004 è stato ceduto a titolo de- finitivo dall’U.C. Grazzanise al F.C. Hermes Casagiove, avendo così pieno titolo a parteci- pare nelle fila di quest’ultima società alla gara disputata in data 12.12.2004. Quanto, poi, al periodo per il trasferimento dei calciatori fra società partecipanti ai Campionati organiz- zati dalla Lega Nazionale Dilettanti, dal C.U. del Comitato Regionale Campania, n. 1 del 1.7.2004, risulta che lo stesso si è concluso alla data del 15.11.2004 (ore 19), con la con- seguenza che quello de quo appare del tutto tempestivo ed efficace. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla S.S. Va- lente di Pignataro Maggiore (Caserta) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it