F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO A.S. AMOROSI 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMORO- SI/REAL AIROLA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 27.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO A.S. AMOROSI 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMORO- SI/REAL AIROLA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 27.1.2005) L’A.S. Amorosi 1926 ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 63 del 27 gennaio 2005, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società Real Airola relativo alla ga- ra Amorosi/Real Airola del 19.12.2004, sanzionava la Soc. Amorosi con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per la posizione irregolare del cal- ciatore Riccardi Antonio. Sostiene l’attuale ricorrente che la decisione della Commissione Disciplinare è errata in quanto il tesseramento del calciatore Riccardi Antonio è avvenuto il 18.12.2004 e solo per un ritardo nell’aggiornamento della sua posizione da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale non risultava al momento della decisione. Il reclamo è fondato come emerge dagli atti ed in particolare dall’attestazione dell’Uf- ficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania in data 8.2.2005 che dà atto dell’in- volontario errore. Conseguentemente la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annul- lata e va ripristinato il risultato acquisito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Amoro- si 1926 di Amorosi (Benevento), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4- 2 conseguito in campo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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