F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. VIS ARTENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI- FICA FINO AL 30.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Atti- vità Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 16.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05
RECLAMO DELLA A.S.D. VIS ARTENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI- FICA FINO AL 30.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Atti- vità Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 16.12.2005)
Con atto del 19 dicembre 2004 la Società A.S.D. Vis Artena preannunciava reclamo, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Provinciale di Roma del Settore per l’Attività Giovanile e Sco- lastica, pubblicata sul C.U. n. 23 del 16 dicembre 2004 che, decidendo in merito alla gara del Campionato Allievi Provinciali Subiaco/Vis Artena del 31.10.2004, aveva ridotto al
30.5.2006 la squalifica inflitta in primo grado dal Giudice Sportivo al calciatore Rossi Da- niele, tesserato della Vis Artena.
In seguito l’appellante, pur avendo ricevuto copia degli atti del procedimento, non inoltrava i motivi di appello nei termini regolamentari.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Vis Artena di Artena (Roma), ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle
motivazioni dopo la ricezione degli atti ufficiali. Ordina l’incameramento della tassa.
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