F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA POL. MONTEROSSO NOVA SPER AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONA- TO 2004/2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05
RECLAMO DELLA POL. MONTEROSSO NOVA SPER AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONA- TO 2004/2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)
La Polisportiva Monterosso Nova Sper di Abano Terme propone appello avverso la delibera pubblicata sul C.U. del 26 gennaio 2005 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che le ha inflitto la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per aver utilizzato nella gara Nova Sper Monterosso/Calcio Battaglia Terme, dis- putata il 21.11.2004, il calciatore Mahboud Abdelaziz, in posizione irregolare perché non ancora tesserato a tale data per la Società reclamante.
Nel gravame si deduceva la violazione da parte della Commissione Disciplinare di norme regolamentari ed in particolare dell’art. 12 n. 8 C.G.S..
Sostiene l’appellante che all’epoca della gara in esame la documentazione relativa al calciatore Mahboud Abdelaziz (certificato di residenza, permesso di soggiorno e certifica- zione dell’attività svolta) era già perfettamente regolare e che l’utilizzazione dello stesso era avvenuta in buona fede, nel convincimento di averne diritto.
L’appellante sostiene poi l’inapplicabilità nel caso in esame dell’art. 12 n. 8 C.G.S. che riguarda l’ipotesi, non ricorrente per Mahboud Abdelaziz, di partecipazione a gare di calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla Società che li ha utilizzati, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento. Conclude quindi in via principa- le per l’annullamento della penalizzazione ed in subordine per l’irrogazione della sola sanzione dell’ammenda.
La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Risulta dagli atti acquisiti nel procedimento che il tesseramento di Mahboud Abde- laziz a favore della Società appellante si è perfezionato in data 7 gennaio 2005. Tale circostanza non lascia dubbi circa l’irregolarità della posizione del calciatore al mo- mento della sua par tecipazione alla gara contro il Battaglia Ter me, disputata il
21.11.2004, a nulla rilevando la semplice esistenza in tale data dei documenti neces- sari per il tesseramento dello stesso. L’art. 40 n. 11 delle N.O.I.F. stabilisce infatti che il calciatore straniero può essere impiegato soltanto successivamente alla ratifica del tesseramento, che nel caso in esame è avvenuta in data certamente successiva alla disputa della gara.
L’applicazione della penalizzazione in classifica è legittima, trattandosi di una delle sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S. a carico delle Società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro appli- cabile. L’art. 12 n. 8 C.G.S., che fa riferimento ad altra fattispecie, è stato richiamato dai primi giudici soltanto in via analogica, con motivazione corretta e condivisibile, per cui non è dato ravvisare nella delibera impugnata alcuna violazione delle norme del C.G.S. così come prospettato dall’appellante.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla Pol. Monterosso Nova
Sper di Abano Terme (Padova) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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