F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RE- SPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESI- DENTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05
RECLAMO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RE- SPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESI- DENTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.
187/C del 2.2.2005)
Con ricorso del 9.2.2005, l’A.C. Reggiana spa adiva questa Commissione per impu- gnare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. n. 187/C del 28 gennaio 2005, con cui ad essa Società era stata inflitta la sanzione di euro 10.000,00 di ammenda per ritardato adempimento degli oneri di cui al- l’art. 85, punto III N.O.I.F..
In buona sostanza, la ricorrente sostiene che i termini di cui alle norme che regolano gli adempimenti richiesti dalla COVISOC non sarebbero perentori, ma ordinatori, argo- mentando nel senso che per un verso in linea generale le norme processuali statuiscono che i termini devono essere espressamente dichiarati perentori dalla legge e, in caso contrario sono ordinatori; e per altro verso richiamandosi al parere della Corte federale di cui al C.U./2 C.F. 2003, secondo cui, ove manchi l’espressa declaratoria di perentorietà, pure deve ritenersi necessaria la formula entro e non oltre e comunque, l’eventuale inos- servanza deve comportare lo sconvolgimento del procedimento.
La doglianza non può essere accolta; per vero, premesso che non si verte in materia processuale, cosa questa che elide la valenza del principio normativo generale richiama- to, l’intera previsione degli adempimenti richiesti dalla COVISOC ha, per sua natura, ca- rattere di perentorietà, proprio in ragione degli scopi che la relativa disciplina è volta ad attuare.
Per vero, la normativa vigente consente alla F.I.G.C. interventi volti a individuare si- tuazioni societarie che potrebbero nuocere al regolare svolgimento dei campionati.
È dunque evidente che le scadenze previste per gli adempimenti commessi alle So- cietà, per la natura degli stessi e per i fini per cui sono previsti, devono essere rigorosa- mente posti in essere nei tempi prefissati, stante che in caso contrario sarebbe posta a ri- schio la finalità istituzionale di tempestivo controllo; è dunque proprio dalla rigorosa osser- vanza di quei termini, la cui perentorietà discende proprio dalla natura del complesso pro- cedimento previsto al riguardo che va desunta l’inconsistenza della tesi contraria. Risulta quindi verificata anche l’esigenza sottolineata dalla Corte federale di non sconvolgere il procedimento previsto, pregiudicando quella che deve essere la finalità essenziale della previsione dei termini.
L’effettivamente non grave ritardo nella consegna della documentazione prescritta non può peraltro condurre ad una riduzione dell’ammenda inflitta, trattandosi del minimo edittale previsto e non essendo affatto consentito al giudice, sia pure in via di equità, ri- durre oltre il minimo la sanzione normativamente fissata.
Il reclamo non può essere pertanto accolto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.C. Reggiana di Reg-
gio Emilia ed ordina l’incameramento della tassa.
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