F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRASCATI CALCIO/U.S. ART. IND. LARCIANESE DEL 22 DICEMBRE 2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05
RECLAMO DELLA A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRASCATI CALCIO/U.S. ART. IND. LARCIANESE DEL 22 DICEMBRE
2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)
Con la decisione impugnata è stato confermato il provvedimento adottato dal Giudice
Sportivo (Com. Uff. n. 95 del 12 gennaio 2005), con il quale, in accoglimento del reclamo
proposto dalla società Larcianese, è stata inflitta all’odierna reclamante la punizione spor- tiva della perdita per 0-3 della gara disputata in data 22 dicembre 2004 con la contropar- te, causa posizione irregolare del calciatore Cipollone, il quale avrebbe preso parte all’in- contro malgrado fosse sottoposto a provvedimento di squalifica.
In particolare, il provvedimento del primo Giudice, confermando in ricorso, è motivato sul presupposto che il Cipollone, squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammoni- zione con decisione pubblicata il 10 dicembre 2004 (Com. Uff. n. 74), non aveva effettiva- mente scontato detta squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del provve- dimento, disputata dal Frascati con il Guidonia in data 12 dicembre 2004, ed alla quale il medesimo non aveva preso parte, in quanto il risultato di detto incontro non era stato omo- logato dal medesimo Giudice Sportivo per errore tecnico del direttore di gara, con relativo obbligo di ripetere la gara, né peraltro nella successiva gara con il Cascina Calcio, disputa- ta il 19 dicembre 2004 ed alla quale viceversa il Cipollone aveva preso parte.
Ciò posto, occorre rilevare coe in entrambi i gradi inferiori di giudizio gli Organi di giu- stizia abbiano chiamato a diretto sostegno dei propri provvedimenti l’art. 17 C.G.S., il qua- le stabilisce, in maniera univoca, che nel caso di annullamento della gara, il calciatore de- ve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
Orbene, la decisione avversata si è basata sulla circostanza che la pubblicazione del provvedimento di annullamento della gara disputata con il Guidonia (solo di seguito, però, divenuto definitivo, a seguito di mancata impugnazione nei termini) è intervenuta in data
21 dicembre 2004, proprio il giorno precedente la gara in argomento.
Ma la società reclamante ha necessariamente buon gioco nel rilevare, richiamando testualmente il citato art. 17, comma 4, C.G.S., che le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono solo quelle che hanno conse- guito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni uf- ficiali e, elemento qui più importante, “non sono state successivamente annullate con de- cisione definitiva degli Organi di Giustizia sportiva”.
Ciò detto, è evidente che la “definitività” del provvedimento di annullamento vada va- lutata in quanto tale in un dato momento storico e quindi siccome effettivamente perfezio- natasi, e non alla stregua di una mera valutazione effettuata ex post sulla base degli ac- cadimenti successivamente intervenuti (nella specie, decorrenza dei termini senza impu- gnativa).
Può dunque affermarsi che, nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva all’acquisizione di definitività del provvedimento pubblicato di annullamento.
Diversamente opinando si correrebbe il rischio, evidentemente, di aggravare ingiu- stamente la posizione del calciatore squalificato, che potrebbe dover scontare ulteriori pe- nalità senza averne titolo (ad esempio nel caso di riforma in appello della pronunzia di an- nullamento della gara).
Atteso che, dunque, al momento della disputa della gara in oggetto i termini per l’im- pugnazione della pronunzia di annullamento della gara con il Guidonia non erano ancora spirati, il calciatore Cipollone era legittimato a parteciparvi.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Frascati Calcio di Frascati (Roma), annullando l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-0 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.
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