F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO F.C. UNION 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 98/PONTEDERA 1912 DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO F.C. UNION 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 98/PONTEDERA 1912 DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005) Con ricorso del 17.2.2005, la società Football Club Unione 98 impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 28 del 20 gennaio 2005, in ordine alla posizione di tesseramento, a favore della U.S. Pontedera 1912, del calciatore Massimiliano Luperini, segnatamente con riferimento alla gara disputatasi tra le due menzionate Società il 19.12.2004, chiedendo la sanzione della perdita della gara stessa per 0-3, in danno della U.S. Pontedera. La ricorrente, invocando il disposto dell’art. 117, comma 4, delle N.O.I.F., in quanto il predetto, era stato tesserato, nella stagione 2004/2005 quale professionista per la A.C. Palazzolo, con cui aveva poi rescisso il contratto, per tesserarsi poi con la U.S. Pontedera, quando, nella precedente stagione era tesserato per una società dilettantistica, ne fa discendere l’irregolarità della posizione di tesseramento. Poiché dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. è risultato che il Luperini, alla data del 1.7.2004 risultava svincolato, tanto comporta che l’invocato quarto comma dell’art. 117 N.O.I.F. non può trovare applicazione nel caso che ne occupa, in quanto la posizione di svincolato dell’interessato alla data suddetta esclude che la sua posizione possa essere assimilata al calciatore “non professionista” al quale si applica il dettato della surrichiamata norma, che non può che essere interpretata nel senso suddetto in ragione della ratio che la sostiene, pur non essendo ivi esplicitamente prevista l’ipotesi in esame, che va pertanto risolta in via interpretativa, nei sensi suddetti. Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal F.C. Union 98 di Ponte a Moriano (Lucca) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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