F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL CALCIATORE PERUZZI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 126 del 25.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL CALCIATORE PERUZZI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 126 del 25.2.2005) A seguito di deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti infliggeva a Peruzzi Lorenzo, all’epoca tesserato per l’A.S. Sestese Calcio, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere dato mandato all’agente di calciatori Katia Vallese e pendente tale contratto, conferito mandato all’agente dei calciatori Claudio Orlandini. Avverso questa decisione il Peruzzi proponeva appello alla C.A.F., richiedendo “la revoca” della delibera della Commissione Disciplinare e in subordine, la sostituzione della squalifica per due giornate di gara con una sanzione pecuniaria “ai sensi dell’art. 19 comma 6 C.G.S.”. L’appello è infondato e non può essere accolto. Preliminarmente va osservato che nessun rilievo può avere il fatto che il rapporto con Katia Vallese sia stato consensualmente risolto, successivamente al conferimento del mandato con Claudio Orlandini. Sussiste, quindi, la violazione contestata. Il Peruzzi sostiene, poi, che “se all’epoca del fatto (quando era tesserato presso una società della Lega Nazionale Dilettanti) poteva anche sussistere la sanzione della squalifica, invece di quella pecuniaria, oggi che la sanzione produce i propri effetti, la stessa squalifica lede oltre modo una società professionistica (il Taranto) cui nulla appartiene la vicenda in esame. Perciò proprio la presenza di un contratto professionistico e perciò, con regolare retribuzione, può tranquillamente fondare la sanzione pecuniaria invece di quella meramente sportiva, così come inflitta dalla Commissione Disciplinare”. Il rilievo non può essere condiviso. Ai fini che qui rilevano, nessuna importanza può avere il passaggio del Peruzzi da una società dilettantistica ad una società professionistica (da considerarsi, completamente estranea alla presente vicenda). La semplice presenza di un contratto professionistico non comporta, di per sé, la modifica della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare con quella pecuniaria. Nel caso in esame la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è, invece, adeguata all’effettivo grado della lesione del bene giuridico protetto dalla norma. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal calciatore Peruzzi Lorenzo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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