F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA POL. SCONTRONE E VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTA SANDRO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 42 del 27.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA POL. SCONTRONE E VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTA SANDRO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 42 del 27.1.2005) La Pol. Scontrone e Villa ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui all’epigrafe, che ha confermato la squalifica del calciatore Matta Sandro fino al 30.6.2008, avendo lo stesso calciatore nel corso del secondo tempo, a seguito di rigore accordato alla squadra avversaria e non condividendone la decisione, colpito con un pugno alla nuca l’arbitro che accusava giramenti di testa che, al termine della gara, lo costringevano, anche con l’aiuto dei familiari, a recarsi all’ospedale civile dell’Angelo dove veniva trattenuto per accertamenti. In particolare nel reclamo la Società pur non contestando i fatti rileva che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto conto di una serie di fatti ed incongruenze ma soprattutto che il calciatore, come da supplemento di rapporto dell’arbitro, rendendosi conto della gravità del suo comportamento aveva abbandonato il campo senza alcuna protesta. Il reclamo può essere parzialmente accolto. Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rimanendo comunque l’episodio deprecabile, ancorché circoscritto. Appare congruo, pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al 30.6.2007. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello presentato dalla Pol. Scontrone e Villa di Scontrone (L’Aquila), riduce la sanzione al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Matta Sandro e dispone la restituzione della tassa.
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