F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO A.S.D. VELLETRI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A TUTTO IL 30.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 357 dell’11.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05
APPELLO A.S.D. VELLETRI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A TUTTO IL 30.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 357 dell’11.2.2005)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in esito all’esame del referto relativo alla gara Velletri Calcio a Cinque/Cinecittà Calcio a Cinque, disputata il 29 gennaio 2005 e terminata con il punteggio di 3-3, irrogava alla A.S.D. Velletri Calcio a Cinque la squalifica del campo di gioco fino al 30 giugno 2005 e l’ammenda di Euro 1.500,00.
Era accaduto che, a fine gara, sostenitori della A.S.D. Velletri Calcio a Cinque erano penetrati sul campo e avevano rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale, colpendo gli stessi con sputi; un sostenitore della squadra locale, riconosciuto come tale dal direttore di gara perché indossava la tuta sociale, colpiva il direttore di gara con un calcio alla schiena che gli procurava un forte dolore.
La deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 282 del
19 gennaio 2005, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, adita dalla A.S.D. Velletri Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 dell’11 febbraio 2005.
La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata società soccombente che prospetta la estraneità della persona che ha colpito il direttore di gara con un calcio alla schiena e riferendosi ad altri casi giudicati dal Giudice Sportivo lamenta l’eccessiva entità della sanzione.
L’appello va dichiarato inammissibile, in quanto la questione controversa non rientra nell’ambito dei procedimenti enumerati dall’art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i quali è prevista la cognizione di questa Commissione d’Appello Federale. La tassa di reclamo, stante l’inammissibilità dell’appello, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla A.S.D. Velletri Calcio a 5 di Velletri (Roma) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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