F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO FALLIMENTO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO FALLIMENTO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005) Con atto del 24.2.2005, il Fallimento Calcio Como S.p.A. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 187/C del 2 febbraio 2005, con cui era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso, in relazione alla mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta per i contratti di alcuni calciatori che avevano sforato il budget-tipo per singolo contratto. Preso atto dei motivi proposti a sostegno del ricorso, si osserva quanto segue: il Com. Uff. n. 180/A del 2004 espressamente dispone l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005; il riferimento all’art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza di questa Commissione, l’osservanza di tutte le disposizioni federali; l’osservazione secondo cui l’infrazione contestata attiene alla materia contrattuale e non sportiva è ininfluente, atteso che la penalizzazione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare; la rigidità sia precettiva che sanzionatoria in materia è evidentemente tale che l’interpretazione delle norme de quibus deve riflettere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma; conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget-tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluente ai fini della sussistenza dell’infrazione e, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione. L’ulteriore argomentazione tratta dal fatto che la F.I.G.C. ha autorizzato i singoli calciatori che ne hanno fatto richiesta ad adire la giustizia ordinaria a tutela delle loro soggettive posizioni economiche risulta assolutamente ininfluente nella specie, atteso che tale profilo non investe la capacità officiosa degli Organi federali di adottare, nei confronti della società (nel caso di specie del Fallimento) le sanzioni previste, risultando assolutamente diversi gli aspetti in cui la fattispecie si articola. Del pari infondato è il profilo di doglianza afferente alla constatazione che, a fronte di norme particolari riguardanti l’ipotesi di società retrocesse dalla A alla B, non ve ne siano di analoghe per il caso di retrocessione dalla B alla C; trattandosi palesemente di norme di favore, ne consegue che rimane nella piena discrezionalità del legislatore federale adottare o meno norme più favorevoli in tale ipotesi. La richiesta subordinata di riduzione della sanzione non può essere accolta, atteso che, in considerazione del numero dei contratti irregolari, i principi di proporzionalità di cui all’art. 14 C.G.S. risultano pienamente rispettati. Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal Fallimento Calcio Como di Como ed ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it