F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S.D. CANISTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSCIANO/CANISTRO DEL 5.12.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VALENTE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S.D. CANISTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSCIANO/CANISTRO DEL 5.12.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VALENTE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore Valente Stefano per avere questi durante la gara Mosciano/Canistro del 5.12.2004 colpito con una gomitata il direttore di gara, il quale, a causa delle lesioni subite era costretto a sospendere la gara stessa (C.U. n. 30 del 7 dicembre 2004). Infliggeva poi la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 alla Soc. Canistro (C.U. n. 34 del 23.12.04). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sugli appelli proposti dalla Società Canistro e dal calciatore Valente, riduceva la squalifica inflitta al calciatore fino al 31.12.2005, confermando la sanzione sportiva a carico della società (C.U. n. 45 del 10 febbraio 2005) che chiedeva la ripetizione della gara. Ricorrevano davanti alla C.A.F. la società Canistro ed il calciatore Valente, chiedendo la ripetizione della gara ed una ulteriore riduzione della sanzione inflitta al Valente, considerato che il direttore della gara in oggetto ebbe a ridimensionare l’accaduto definendo la gomitata ricevuta più un gesto di stizza che un atto volontario, così come già riferito in sede di audizione davanti alla Commissione Disciplinare, la quale non aveva tenuto conto di tale situazione. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Canistro di Canistro (L’Aquila), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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