F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S. SAN COSTANTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/SAN COSTANTINO DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 85 del 15.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S. SAN COSTANTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/SAN COSTANTINO DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 85 del 15.2.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il ricorso presentato dalla A.S. San Costantino che sosteneva l’irregolarità della gara CessanitiS. Costantino del 16.1.2005 per posizione irregolare dei calciatori del Cessaniti Valenti Francesco, Schinelli Michele, Naccari Lorenzo e De Rito Andrea (C.U. n. 85 del 14 febbraio 2005). Ricorreva davanti alla Commissione d’Appello Federale la A.S. San Costantino ribadendo che alla gara in oggetto, nelle file del Cessaniti, non potevano prendere parte i calciatori sopramenzionati sia perché con tesserino scaduto (il Valenti Francesco e lo Schinelli Michele), sia perché in possesso solo di una foto autenticata (il De Rito), sia perché nella distinta veniva inserito solo il nominativo (il Naccari). Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e la vittoria a tavolino per la A.S. San Costantino per 3-0. L’appello è infondato e va rigettato. Come giustamente sottolineato anche dalla Polisportiva Cessaniti nelle proprie controdeduzioni, dagli atti ufficiali tutti risulta che i predetti calciatori sono regolarmente tesserati con la società Cessaniti e sono stati tutti idoneamente identificati dal direttore di gara e pertanto erano in posizione regolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. San Costantino di San Costantino Calabro (Vibo Valentia). Ordina l’incameramento della tassa versata.
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