F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.C. PERUGIA IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE ALLA U.P. ISOLOTTO DI X 20.600,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO (Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 16/D Riunione del 19.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.C. PERUGIA IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE ALLA U.P. ISOLOTTO DI X 20.600,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO (Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 16/D Riunione del 19.1.2005) Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche ha stabilito che l’A.C. Perugia, odierna reclamante, è tenuta a corrispondere alla U.P. Isolotto il complessivo importo di X 20.600,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Brienza Franco, esordiente in Serie A nella gara Milan-Perugia dell’8 febbraio 2004. Il suddetto importo è stato determinato nella misura descritta considerando che, visti i pregressi trascorsi del calciatore nel periodo di formazione dilettantistica, alla U.P. Isolotto spettava solo un quinto del premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle N.O.I.F. (in relazione all’unica stagione di militanza: 1995/96). Con il reclamo in trattazione si tende, invece, a disconoscere la doverosità della detta corresponsione, tenendo conto di vari fattori, che non si disvelano, però, sufficienti a scalfire le lineari argomentazioni della pronunzia avversata. In particolare, le deduzioni della reclamante, a volte espresse, in verità, in termini di mera perplessità o di dubbio, si concretizzano essenzialmente in due profili, uno principale ed uno subordinato, entrambi non accoglibili (il secondo peraltro, come si vedrà, di per sé inammissibile causa una questione preliminare ed assorbente di rito). Con riferimento al primo aspetto, la Commissione d’Appello Federale, rivedendo in parte il proprio precedente orientamento, ritiene che il requisito richiesto dall’art. 99 bis delle N.O.I.F. sia da considerarsi assolto anche quando il calciatore sia stato tesserato presso la società dilettantistica non per un’intera stagione sportiva, ma (come nel caso di specie) per una parte comunque preponderante di essa. Non risulta, pertanto, necessario procedere ad ulteriore accertamenti istruttori. In ordine, poi, alla richiesta subordinata, devesi rilevare, come accennato, la sussistenza di una causa di inammissibilità, atteso che non è stato esteso il contraddittorio alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., con la quale al tempo dell’esordio nella massima serie sussisteva un accordo di compartecipazione, ed a carico della quale, dunque, ove si seguissero le prospettazioni della reclamante, pur facendo riferimento la norma alla sola società titolare del tesseramento (e pur avendo la compartecipazione solo effetti interni tra le due società), andava coimputata, nella misura del 50%, la responsabilità del pagamento del premio alla carriera di cui si discute. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla A.C. Perugia di Perugia ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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