F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. FIORI ANGELO E FILINESI VINCENZO NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ILVAMADDALENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 31 del 27.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. FIORI ANGELO E FILINESI VINCENZO NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ILVAMADDALENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 31 del 27.2.2005) Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., il Procuratore Federale ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005. Con la decisione in esame la Commissione Disciplinare ha assolto Fiori Angelo, allenatore della Ilvamaddalena, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; Filinesi Vincenzo, calciatore della medesima società, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.; la U.S. Ilvamaddalena chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S.. La Procura Federale ricorrente lamenta, in merito alla statuizione della Commissione Disciplinare, la contraddittorietà della motivazione laddove si è affermata “l’inconsistenza delle risultanze” connesse al colloquio intervenuto tra Stelletti Arturo, all’epoca dei fatti presidente dell’U.S. Ilvamaddalena, ed il Fiori Angelo, allenatore della prima squadra, in considerazione della “mancanza di precisi riferimenti... in ordine al significato ed alla portata delle espressioni attribuite”. Segnatamente, il Procuratore Federale rileva che quanto argomentato dal primo Giudice sarebbe in contrasto con gli elementi, definiti inconfutabili, raccolti dall’Ufficio Indagini e sui quali si è fondato il deferimento degli odierni appellati. A norma dell’art. 34 C.G.S. questi ultimi hanno formulato controdeduzioni. In particolare, oltre alla richiesta di rigetto nel merito dell’appello in esame, è stata eccepita la tardività dell’impugnazione per decorso del termine perentorio previsto dall’art. 33 comma 2 lett. b) C.G.S., nonché l’inammissibilità dell’azione disciplinare per non essersi concluse le indagini nel termine perentorio stabilito dagli artt. 27 comma 8 e 36 comma 2 C.G.S.. Le eccezioni sono infondate. La Procura Federale, come si ricava dalla disamina degli atti, ha ricevuto comunicazione effettiva della decisione della Commissione Disciplinare il 23 febbraio 2005. L’appello è stato inoltrato il 2 marzo 2005, pertanto è stato rispettato il termine di giorni sette di cui all’art. 33 comma 2 lett. b) C.G.S.. Del pari, le attività di indagine sulle quali si è concretamente ed effettivamente fondato il deferimento dei tesserati, come pure è agevole verificare dagli atti, sono state concluse dall’Ufficio Indagini il 14 giugno 2004, ovvero anche in tal caso nel rispetto del termine di cui agli artt. 27 comma 8 e 36 comma 2 C.G.S.. Nel merito l’appello in esame è infondato. La Commissione Disciplinare, oltre a quanto rilevato dalla Procura ricorrente, nel provvedimento impugnato, avuto riguardo al colloquio tra il Fiori e lo Stelletti, ha altresì evidenziato che “la mancanza di precisi riferimenti anche in ordine al significato ed alla portata delle espressioni attribuite, esclude qualunque responsabilità nei confronti dei soggetti che di tale colloquio furono protagonisti, e rende anzi plausibili le ragioni addotte a propria discolpa dal Fiori Angelo. Peraltro, stando alla prospettazione ed al significato volutosi attribuire all’episodio, sorprende che, per fatti ritenuti così rilevanti, si sia voluto limitare ad essi il campo d’indagine, nei riguardi dei soli soggetti deferiti, e non estenderlo anche alla società che tali ‘pressioni’ avrebbe esercitato”. In conseguenza logica la Commissione Disciplinare ha osservato che “analoghe considerazioni in termini di carenza istruttoria e di prova devono riguardare il giocatore Filinesi Vincenzo della cui convocazione, da parte dell’Ufficio Indagini, all’effettivo indirizzo di residenza, non si rinvengono in atti riscontri documentali”. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge l’infondatezza delle censure formulate con l’atto d’appello. In proposito si rileva quanto segue. Hanno reso dichiarazioni, nel corso dell’istruttoria, i seguenti tesserati della società Ilvamaddalena: Cardu Simone, Acciaro Luca, Borselli David, Madau Antonio. Essi, contrariamente a quanto si legge nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini del 4 agosto 2004 in atti, hanno concordemente affermato che, in occasione della gara contro il Tavolara del 24 aprile 2004 disputata a La Maddalena, la prestazione della loro squadra non risultò tra le migliori della stagione per carenza di sufficienti motivazioni, e ciò malgrado gli sforzi profusi dall’allenatore Fiori. Nessuno dei detti atleti ha riferito di pressioni ricevute, anche all’interno della loro società, in ordine al comportamento da tenere in occasione della gara in questione. Nessuno di essi constatò condotte anomale del portiere Filinesi Vincenzo; tutti hanno riferito che la sconfitta fu determinata esclusivamente da ragioni tecniche e dalla superiorità agonistica degli avversari. Nessuno ha riferito di comunicazioni, antecedenti o successive alla disputa della gara, da parte del presidente dell’Ilvamaddalena e che concretamente avessero ad oggetto accordi per la predeterminazione del risultato in favore del Tavolara; invero i suddetti tesserati hanno evidenziato che, il mercoledì successivo alla gara, il presidente Stelletti, per giustificare l’esonero dell’allenatore Fiori, fece un riferimento generico a pressioni ricevute dal Tavolara, precisando però di non averne mai parlato prima con alcun altro tesserato dell’Ilvamaddalena. Dalle indagini non è emerso che tesserati di quest’ultima società, ovvero soggetti esterni, abbiano svolto un qualsivoglia ruolo nella presente vicenda. In atti non vi è prova della effettiva seconda convocazione del Filinesi Vincenzo con telegramma inviato all’indirizzo di residenza dallo stesso comunicato, a mezzo telefax del 14 giugno 2004, all’Ufficio Indagini. In conclusione, nessun elemento in atti consente di ritenere che il risultato della gara Ilvamaddalena/Tavolara sia stato determinato da accordi illeciti o che in relazione a detta gara siano stati posti in essere da tesserati comportamenti in violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dal Procuratore Federale.
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