F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DELLA A.S.D. RINASCITA LEONZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 2.500,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05
APPELLO DELLA A.S.D. RINASCITA LEONZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 2.500,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)
La società Rinascita Leonzio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 57 del 23 febbraio 2005 con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, veniva inflitta all’attuale appellante la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 euro per violazione dell’art. 1 C.G.S. in concorso con il calciatore Zacco Roberto (a sua volta sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2005) e con altre persone non identificabili.
Lo Zacco, infatti già squalificato per altro motivo, aveva tentato di partecipare alla gara S. Pio X/Rinascita Leonzio dell’11.12.2004, sotto falso nome e mediante il tesserino alterato del calciatore Di Mari Filadelfo, sul quale aveva apposto la sua fotografia. Identico tentativo di giocare sotto falso nome aveva messo in atto altro calciatore non identificato che aveva utilizzato il cartellino di Siracusano Patrizio.
Sostiene la ricorrente di essere stata del tutto all’oscuro dei fatti posti in essere, di loro esclusiva iniziativa, dal calciatore Zacco e dall’altro non identificato, ma tale tesi appare del tutto inattendibile come dimostrato anche dall’atteggiamento del dirigente accompagnatore della Rinascita Leonzio che si rifiutò di consegnare al direttore di gara il tesserino appartenente a nome del Siracusano, pure sospettato di manomissione. Va comunque rilevato che la responsabilità della società sussiste indipendentemente dalla conoscenza dei fatti. La sanzione appare adegutata alla gravità dell’episodio e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato anche per quel che riguarda il secondo motivo del ricorso.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla A.S.D. Rinascita Leonzio di Lentini (Siracusa) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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