F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, E DELL’AMMONIZIONE DELLO STESSO PRESIDENTE SIG. MASSIMO FABIO ROMANO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05
APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, E DELL’AMMONIZIONE DELLO STESSO PRESIDENTE SIG. MASSIMO FABIO ROMANO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)
Il Procur atore Feder ale, vista la nota in data 29 novembre, protocollo
13651.04/GC/pc, con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato che “nella riunione del 26 novembre 2004, ha riscontrato con la società Gela Juve Terranova S.r.l. non ha provveduto a far pervenire il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30 settembre 2004.
Deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C:
1) Massimo Fabio Romano, Presidente società Gela Juve Terranova S.r.l.;
2) la società Gela Juve Terranova S.r.l.;
per rispondere:
il primo delle violazioni di cui agli artt. 90, comma 2, N.O.I.F. e 1, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;
la società Gela Juve Terranova S.r.l., della violazione di cui all’art. 2 commi 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio presidente.
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva a Massimo Fabio Romano, presidente della società deferita, la sanzione dell’ammonizione ed alla società Gela Juve Terranova S.r.l. la sanzione di euro 10.000,00 di ammenda.
Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale il Massimo Fabio Romano, in proprio e quale legale rappresentante la società Gela Juve Terranova S.r.l. sostenendo come la tardività dell’invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare, essendo i termini di cui all’art. 85 capo III punto A ordinatori, in quanto non espressamente previsti e sanciti come perentori.
L’appello è infondato e va rigettato.
Pacifico ed ammesso il mancato rispetto, da parte della società, del termine posto dall’art. 85 N.O.I.F., si sottolinea come tale termine sia perentorio.
Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare: infatti, l’articolato ed approfondito esame delle norme (artt. 83 e seguenti N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l’attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione.
Così delineata la “ratio” dell’intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempestica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal Gela J.T. di Gela (Caltanissetta) ed ordina l’incameramento della tassa.
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