F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRAZIANO BIAGIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 30 del 24.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05
APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRAZIANO BIAGIO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 30 del 24.2.2005)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il C.S. Vittuone ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con Com. Uff. n. 30 del 24 febbraio 2005.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla medesima società avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Graziano Biagio fissando la squalifica per otto giornate.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il C.S. Vittuone, con l’atto di appello in questione, ha riproposto esclusivamente in fatto le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state valutate dal Giudice di 2° Grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come sopra presentato dal C.S. Vittuone di Vittuone (Milano) ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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