F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO AGENTE CALCIATORI MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DEPLORAZIONE E QUELLA PECUNIARIA DI X 15.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 COMMA 3, 10 COMMA 1 E PUNTO VII DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI AGENTI DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 30.9.2004 Com. Uff. n. 112/A del 21.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO AGENTE CALCIATORI MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DEPLORAZIONE E QUELLA PECUNIARIA DI X 15.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 COMMA 3, 10 COMMA 1 E PUNTO VII DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI AGENTI DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 30.9.2004 Com. Uff. n. 112/A del 21.9.2004) La Commissione Agenti di Calciatori in sede disciplinare irrogava all’Agente Alessandro Moggi per il suo comportamento in violazione degli art. 12.3; art. 10.1 e punto VII del codice di Condotta Professionale di cui al regolamento per le attività di Agente Calciatori, la sanzione della deplorazione, condannandolo altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 (G.U. n. 112/A del 21 settembre 2004). Ricorreva davanti alla Commissione Appello Federale Alessandro Moggi eccependo: l’illegittimità della procedura disciplinare di cui all’art. 18 del REAAC (Regolamento Esercizio Attività Agenti di Calciatori) che confermando alla Commissione sia il potere di accertamento delle infrazioni che quello delle sanzioni violava il principio delle incompatibilità; la lacunosità e carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione di norme del REAAC non avendo assolutamente l’agente Moggi contattato un calciatore (nella specie il Tedesco) legato ad agente come espressamente precisa la norma, bensì essendo stato contattato dal calciatore; omessa valutazione degli scritti difensivi e quindi erronea ed iniqua interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo la Commissione non tenuto in debito conto le memorie difensive, ed errando nel ritenere che il Moggi, nelle sue dichiarazioni, anche le prime abbia mai ammesso gli addebiti. Invocava infine il beneficio della buona fede quale principio ispiratore della sua condotta e chiedeva in subordine revocare la sanzione della deplorazione e comunque la riduzione della sanzione nella misura minima. All’udienza del 20.9.2004 la C.A.F. rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini per accertamenti circa il reale svolgimento dei fatti (Com. Uff. n. 112/A del 21 settembre 2004), esito delle indagini depositate il 16.2.2005). All’udienza del 4.4.2005 il Moggi si difendeva sottolineando ancora una volta le proprie eccezioni e precisamente: 1. i contatti fra il Moggi ed il calciatore Tedesco si instaurarono su iniziativa di questo ultimo; 2. nessuna attività il Moggi ebbe mai ad espletare in favore del calciatore Tedesco; 3. regolarità da parte del Moggi del deposito del mandato ricevuto dal tedesco in data 10.12.2002 seguendo i dettami di cui agli artt. 24.IV e 25 REAAC. L’appello è infondato e va rigettato. Nell’ambito del procedimento non si ravvisa nullità né violazione di legge alcuna, avendo il legislatore sportivo, nella sua prevista e disciplinata autonomia, all’art. 18 REAAC conferito alla commissione sia il potere di accertamento delle infrazioni che quello di applicazione delle sanzioni. E, nella specie, la Commissione ha puntualmente aperto il procedimento disciplinare a seguito dell’inoltro di apposito ricorso da parte del calciatore Giovanni Tedesco. Svolta la prevista istruttoria; sulla base delle risultanze, delibato l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Moggi, formulando l’incolpazione; valutato le note difensive del Moggi, ascoltato le difese e quindi emesso la decisione. Dall’esame della documentazione acquisita e sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, sia in sede di Commissione Agenti Calciatori che da parte dell’Ufficio Indagini, la ricostruzione dei fatti è stata la seguente Primi mesi del 2002 • Il calciatore Giovanni Tedesco viene consigliato da Alessandro e Luciano Gaucci, Dirigenti della A.C. Perugia Spa, ove lo stesso militava, a valutare la possibilità di avvalersi della Gea World quale società sua agente ed intraprendere contatti con l’Agente di calciatori Alessandro Moggi; • l’Agente Moggi sostiene di essere stato contattato dal Giovanni Tedesco per il tramite del fratello di quest’ultimo, Giacomo; • Emiliano Zavaglia ha affermato di aver saputo direttamente del calciatore Giovanni Tedesco, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, che questi aveva preso contatti con Alessandro Moggi attraverso il fratello Giacomo; marzo 2002 • Epoca del presunto incontro, presso la sede di Roma della GEA World, in vicolo Barberini, tra il calciatore Giovanni Tedesco e i Sigg.ri Alessandro Moggi, Francesco Zavaglia, Emiliano Zavaglia e Luciano Gaucci; • nella contingenza il calciatore ha affermato di aver riferito agli interlocutori di essere stato convinto dell’avvenuta automatica scadenza del mandato conferito al suo precedente Procuratore Sig. Antonino Imborgia; • presso la Commissione Agenti di Calciatori risulta registrato, in data 31 agosto 2000 il modulo sottoscritto dal calciatore Giovanni Tedesco a favore del Procuratore Antonio Imborgia, stipulato il 20.7.2000; • il calciatore fa presente di aver in corso un accordo sulla parola con Federico Pastorello; • tali circostanze segnalate dal calciatore Giovanni Tedesco, vengono decisamente negate da Alessandro Moggi e Emiliano Zavaglia; aprile-maggio 2002 • incontro a Perugia fra Giovanni Tedesco e Emiliano Zavaglia per la sottoscrizione del contratto a favore dell’Agente Alessandro Moggi; • la circostanza viene negata dall’Agente Emiliano Zavaglia; • l’Agente Moggi ha riferito che effettivamente in tale periodo ed in sua presenza, il calciatore firmò il mandato de quo in un luogo imprecisato; • al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore Tedesco ribadisce di essere convinto di non aver in corso nessun rapporto con altri procuratori; • il Moggi afferma che nel momento in cui il calciatore gli rilasciò il mandato disse di non essere rappresentato da altro agente; • nella raccomandata inviata alla Commissione Agenti di calciatori e da questa registrata in data 6.2.2003, il calciatore afferma che in sede di sottoscrizione del mandato di rappresentanza, fu concordato che la Gea World si sarebbe fatta carico dell’indennizzo spettante al precedente agente a seguito della necessaria revoca del mandato; • l’Agente Antonelli riferisce di aver saputo dal Tedesco di una procura firmata in tale periodo ad Alessandro Moggi alla presenza di Emiliano Zavaglia; fine campionato 2001/02 • il calciatore telefona per la prima volta ad Alessandro Moggi per avere notizie del suo possibile trasferimento; • l’Agente Moggi riferisce di sporadici contatti telefonici con il calciatore senza saperne indicare il tempo; estate del 2002 • il calciatore Giovanni Tedesco afferma di aver incontrato a Palermo, località Mondello, dentro un bar, Emiliano Zavaglia; • in tale circostanza quest’ultimo, gli disse che il mandato che aveva sottoscritto non era stato depositato, in quanto risultava ancora legato suo precedente Procuratore Antonino Imborgia; • lo Zavaglia ha negato la circostanza; • l’Agente Moggi dice di aver appurato successivamente alla firma del contratto che lo stesso Giovanni Tedesco era sotto contratto e di aver concordato con lui di depositare il mandato una volta che il calciatore fosse diventato libero da impegni con i suoi precedenti procuratori; • in conseguenza di tale fatto il Moggi ha affermato di essersi astenuto dallo svolgere qualsiasi attività di rappresentanza a favore del calciatore; agosto 2002 • il Giovanni Tedesco riferisce di aver incontrato a Perugia lo Zavaglia al quale aveva manifestato l’insoddisfazione per l’attività svolta nel suo interesse dal Sig. Moggi; • in tale circostanza ed in relazione all’accertato rapporto ancora in essere con l’Imborgia, aveva chiesto al Procuratore Zavaglia di strappare il mandato di rappresentanza conferito al Moggi volendo interrompere qualsiasi rapporto con lo stesso; • l’Agente Emiliano Zavaglia ha smentito la circostanza; • l’Agente Moggi afferma di non aver ricevuto dal Tedesco alcun invito a strappare ovvero annullare il mandato che gli aveva rilasciato; fine agosto-settembre 2002 • Giovanni Tedesco conosce l’Agente Stefano Antonelli al quale propose di diventare suo agente; • Antonelli conferma la circostanza specificando che l’assunzione dell’incarico doveva avvenire previa verifica della situazione del calciatore presso la Commissione Agenti; • Antonelli accertata la vigenza del rapporto contrattuale con l’Imborgia, dice di aver riferito al fatto al calciatore ed averne registrato la sorpresa in quanto, a dire dello stesso calciatore, gli accordi con il Moggi prevedevano che questo ultimo avrebbe dovuto risolvere il rapporto con l’Imborgia; • la circostanza è in parte smentita dal Moggi che riferisce di un accordo con il calciatore per il deposito del mandato una volta che il calciatore fosse diventato libero da impegni con i suoi precedenti procuratori; • su suggerimento dell’Antonelli il calciatore ha revocato il mandato di rappresentanza al sig. Imborgia con raccomandata del 20.9.2002, registrata presso la Commissione in data 23.9.2002; ottobre 2002 • il 31.10.2002 il calciatore Giovanni Tedesco firma il mandato di rappresentanza a favore dell’Agente Antonelli; novembre 2002 • l’Agente Antonelli deposita in data 4.11.2002 il mandato di rappresentanza in suo favore presso la Commissione Agenti; dicembre 2002 • il calciatore Giovanni Tedesco apprende direttamente dall’Antonelli che il mandato firmato a favore del Moggi era stato depositato in data 10.12.2002, anziché essere stato stracciato così come concordato; • il Moggi che ha negato di aver ricevuto incarico di annullare il mandato dichiara di aver provveduto al suo deposito in tale data, perché secondo la normativa vigente all’epoca, gli era noto che tutti i precedenti mandati dovevano risultare scaduti al 7.12.2002. Orbene, alla luce di tutte le risultanze emerse, risulta evidente la responsabilità del Moggi Alessandro in ordine alle incolpazioni così come elevate. Del tutto superluo ed irrilevante dibattere sulle reali dinamiche che hanno condotto il calciatore ad incontrare l’Agente Moggi e soprattutto sulle circostanze e sulle persone che ne hanno consentito l’effettuazione. ’incontro vi è stato e la conseguenza è stato il conferimento di un mandato professionale al Moggi. Ai fini della valutazione del comportamento dell’Agente, infatti, si ritiene che il divieto prescritto dall’art. 12 del Regolamento debba essere inteso in un’accezione oggettiva ed estesa a qualsiasi tipo di attività che comunque determini un contatto tra agente e calciatore, sia prima, sia, a maggior ragione, dopo il conferimento di un mandato. Parimenti del tutto superfluo e irrilevante la questione della esatta collocazione temporale della data del rilascio di tale mandato, dal momento che è incontestabile che la firma dello stesso sia avvenuta nel corso della stagione 2001/2002, quando il Tedesco aveva ancora in essere altri mandati (Imborgia e Pastorello) dei quali quello con Imborgia regolarmente depositato presso questa Commissione ed ancora valido ed operante. Così come la circostanza se il Moggi sia venuto a conoscenza dell’esistenza di tali mandati prima o dopo la firma di quello rilasciato dal Tedesco a suo favore. Ma sono le stesse dichiarazioni ampiamente confessorie, rese dal Moggi spontaneamente nella sua audizione del 17.3.2003 a non lasciare dubbi sulla valutazione del suo comportamento; e le sue precisazioni ed argomentazioni contenute nelle varie memorie difensive sono semplice ma irrilevante espediente defensionale, teso solo a cercare una ricostruzione ormai tardiva dei fatti differente da quelli così come confessati. In estrema sintesi, pertanto, ed in palese contrasto con le norme contestate: a) il Moggi è entrato in contatto con il Tedesco; b) il Moggi, quantomeno dopo il rilascio del mandato a suo favore da parte del Tedesco e senza peraltro avere svolto alcuna indagine preventiva al rilascio stesso sulla preesistenza di altri mandati è venuto a conoscenza dei mandati a favore del Pastorello e di Imborgia e nonostante questo ha continuato a dare esecuzione al mandato conferitogli dal Tedesco; c) il Moggi si è persino prestato, d’accordo con il calciatore, a non depositare il mandato sino alla scadenza naturale degli altri due, manfiestando il chiaro intento e la volontà di contravvenire alle prescrizioni dell’ordinamento sportivo anche per la parte di competenza del calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dall’Agente calciatori Moggi Alessandro ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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