F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA A.CUC.C. PREGIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.CUC.C. PREGIATO/S.S. NUCERIA DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 71 del 24.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA A.CUC.C. PREGIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.CUC.C. PREGIATO/S.S. NUCERIA DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 71 del 24.2.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, rilevato che la gara Pregiato/Nuceria del 30.1.2005 non si era disputata per la rinuncia da parte delle due squadre a dare inizio alla gara atteso che, per un guasto dell’Enel non vi era energia elettrica e non vi era acqua calda; rilevato che dal referto di gara non emergeva la impraticabilità del terreno di gioco, unica condizione per consentire il rinvio della gara relativamente al campo di gioco; visto l’art. 53 C.G.S. deliberava di infliggere alla squadra Pregiato (Comunicato Ufficiale n. 65 del 3 febbraio 2005) e Nuceria la perdita della gara per 0-3, inquadrando la fattispecie verificatesi come rinuncia alla gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo della A.CUC.C. Pregiato e confermava la decisione del Giudice Sportivo sulla base della volontaria rinuncia, da parte di entrambe le squadre, alla disputa dell’incontro, non ritenendo assolutamente esistente il legittimo impedimento (Com. Uff. n. 71 del 24 febbraio 2005). Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale la A.CUC.C. Pregiato sostenendo che il mancato funzionamento delle docce in una giornata di freddo polare fosse giusta causa per chiedere di accordo con l’altra squadra che ne aveva fatto esplicita richiesta al direttore di gara il rinvio della gara in oggetto. Chiedeva pertanto la ripetizione della gara. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla A.CUC.C. Pregiato di Cava de’ Tirreni (Salerno), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa.
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