F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA A.S. BUGUGGIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAZZADASCHIANNO/BUGUGGIATE DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 32 del 24.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05
APPELLO DELLA A.S. BUGUGGIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAZZADASCHIANNO/BUGUGGIATE DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 32 del 24.2.2005)
L’A.S. Buguggiate ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia adottata nella riunione del 17 febbraio
2005, pubblicata prima sul C.U. n. 32 del Comitato Regionale Lombardia in data 24 febbraio 2005 e poi sul C.U. n. 27 in data 3 marzo 2005 del Comitato Provinciale di Varese.
Con detta delibera veniva respinto il reclamo della soc. Buguggiate relativo alla gara del 30.1.2005 contro la soc. Gazzadaschianna, alla quale aveva partecipato, in presunta posizione irregolare, il calciatore Roberto Battistella.
Osserva questa Commissione che l’attuale ricorso, spedito l’8.3.2005, deve ritenersi tardivo rispetto alla data di pubblicazione sul C.U. del Comitato Regionale, vale a dire il
24.2.2005, data alla quale deve necessariamenbte farsi riferimento.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra presentato dalla A.S. Buguggiate di Buguggiate (Varese), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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