F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DEL FANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE AL SIG. GIOVANNELLI MIRCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, E DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 247 del 9.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05
APPELLO DEL FANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE AL SIG. GIOVANNELLI MIRCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, E DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 247 del 9.3.2005)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 247/C del 9 marzo 2005, infliggeva le sanzioni dell’ammonizione al Presidente del Fano Calcio, Mirco Giovannelli, e di 10.000 euro di ammenda alla predetta società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004.
Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dell’A.S. Sora, sostenendo, sostanzialmente, che il termine di adempimento dell’obbligo principale, a carico delle società, il cui mancato rispetto ha comportato l’applicazione delle sanzioni in esame, non ha natura perentoria e che, quindi, “la tardività dell’invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare”.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e non inficiata dai, pur ben argomentati, motivi di appello.
Non è controverso che il Fano Calcio ha inviato in ritardo il predetto prospetto RI, sia pure nei termini previsti dall’art. 90 comma 6 N.O.I.F., il cui rispetto evita la decadenza della società dai contributi federali.
La Commissione ritiene che il termine, previsto dall’art. 85 N.O.I.F., per l’invio del prospetto RI va considerato perentorio.
Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano, come è noto, la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche.
Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso.
In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, “vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato”.
Va evidenziato, inoltre, che l’art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce “omissione” e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F..
Correttamente, poi, la Commissione Disciplinare ha affermato che “proprio perché riferito all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall’art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art.
90: sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente “motivato”) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.
Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio”.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal Fano Calcio di Fano (Pesaro) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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