F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA VIS CIVITANOVA IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA VIS CIVITANOVA IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2005) La soc. Vis Civitanovese adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dall’A.C. Reggiana il pagamento del cd premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione al calciatore Luigi Giandomenico. La reclamante premetteva in fatto di essere derivata dalla fusione operata durante la stagione sportiva 1995/1996 fra le società A.C. Villa Novana e la U.S. Fontespina e che il predetto calciatore era stato tesserato per la prima di dette società per la stagione sportiva 1990/1991. Poiché il predetto calciatore aveva esordito nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2003/2004, in occasione della gara Perugia/Roma, disputata l’11 gennaio 2004, spettava ad essa reclamante il premio previsto dal citato art. 99 bis. L’A.C. Reggiana si opponeva all’accoglimento del reclamo rilevando che il diritto al premio dovuto alla A.C. Villa Novana, quale unica società titolare di un rapporto dilettantistico con il calciatore, non era più dovuto a seguito dell’avvenuta fusione tra detta società e la U.S. Fontespina e che, comunque, non si era raggiunta la prova del tesseramento del calciatore, non potendosi ritenere valida sotto tale profilo la sola dichiarazione dell’interessato. La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 6/D, accoglieva il reclamo della Vis Civitanovese e, per l’effetto, dichiarava che l’A.C. Reggiana era tenuta a corrispondere alla Vis Civitanovese la somma di Euro 51.500 a titolo di premio alla carriera. Rilevava la Commissione Vertenze Economiche che la società nata dalla fusione tra l’A.C. Villa Novana e la U.S. Fontespina era succeduta in tutti i rapporti facenti capo alle due società estinte ivi compreso il diritto al premio e che, in ordine alla eccezione relativa all’assenza di prova del tesseramento del calciatore in questione con la A.C. Villa Nolana, era valida la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal calciatore stesso davanti ad un organo federale (nella specie il Comitato Regionale Marche), in quanto per la stagione sportiva 1990/1991 non esisteva un archivio centrale da cui attingere notizie sui movimenti di tesseramento dei giovani calciatori e che la dichiarazione rilasciata dal calciatore poteva ritenersi idonea a provare il tesseramento ai sensi dell’art. 9, 2° comma, del Regolamento F.I.F.A. di applicazione della normativa sullo status ed il trasferimento dei calciatori. L’A.C. Reggiana appella la decisione della Commissione Vertenze Economiche. L’appello non è fondato. Da respingere è innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del reclamo originario sollevato dalla società appellante sotto il profilo che non sarebbe stata versata la tassa di reclamo. La disposizione contenuta nell’art. 29, applicabile anche nelle controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, secondo pirncipi costantemente affermati dalle decisioni di questa C.A.F., è interpretata nel senso che il mancato versamento della tassa di reclamo comporta la inammissibilità dell’impugnativa nel solo caso in cui la società reclamante, ancorché invitata a provvedervi, non proceda a regolarizzare tale profilo del reclamo nei tempi antecedenti il suo esame. Nel merito, la società reclamante, non ripropone i motivi già dedotti in primo grado né critica le conclusioni alle quali su tali motivi è pervenuto primo giudice. L’A.C. Reggiana, nell’appello in esame, pur riconoscendo che la norma contenuta nell’art. 99 bis è stata correttamente applicata dalla Commissione Vertenze Economiche (“la condanna irrogata dalla C.V.E., seppure astrattamente e teoricamente plausibile”), rileva che, sotto il profilo dell’equità, dovrebbe essere valutato il fatto che, per tale calciatore, in caso di non accoglimento dell’appello, sarebbe costretta a sborsare una somma di gran lunga superiore a quella che ne ha tratto per la cessione temporanea dello stesso calciatore al Perugia Calcio, di soli Euro 30.000 e pone in evidenza, ancora, l’ulteriore circostanza che il calciatore in questione, dopo una breve apparizione in Serie A con il Perugia Calcio (che non ha provveduto a riscattarlo), è attualmente in forza alla stessa reclamante, che non milita in Serie A ma in una serie inferiore (“Impegnata nel dignitoso Campionato di Serie C1”). In ordine a tali rilievi, occorre rilevare che la C.A.F. non ha poteri equitativi ma deve giudicare in base alle norme positive e, innanzitutto, sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti federali. L’art. 99 bis è chiaro nella sua formulazione letterale e non occorre alcuno sforzo interpretativo nella sua applicazione al caso del calciatore Giandomenico. In base a tale norma, è invero sufficiente che un calciatore debutti nella massima serie (o nella squadra nazionale) perché sorga il diritto per la società dilettantistica, che lo ha avuto come tesserato e che ne ha curato di conseguenza la formazione calcistica, ad ottenere il cd premio alla carriera. Ciò è quanto è accaduto nella specie. La Commissione Vertenze Economiche ha quantificato nella metà del premio (Euro 51.500,00) la somma spettante alla Vis Civitanovese essendovi altro reclamo, definito nella stessa seduta, di altra società parimenti accolto. L’appello dell’A.C. Reggiana S.p.A., non essendo stati dedotti altri motivi di impugnativa, in conclusione deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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