F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA A.S. NUOVA PONTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCIA/NUOVA PONTANO DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 63 del 4.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05
APPELLO DELLA A.S. NUOVA PONTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCIA/NUOVA PONTANO DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 63 del 4.3.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, in data 4.3.2005, asseverava una precedente decisione del Giudice Sportivo del 16.2.2005, con cui si disponeva la ripetizione della gara disputata con U.S. Cascia, respingendosi il reclamo della società A.S. Nuova Pantano, che chiedeva la vittoria a tavolino per 3-0.
Invero nessuna circostanza nel ricorso viene addotta in ordine alla legittimità della predetta decisione, limitandosi la reclamante a richiedere una nuova pronuncia in fatto, con riferimento alla prevedibilità delle condizioni climatiche che rendevano il campo impraticabile ed al preteso onere della società ospitante di rendere agibile il terreno di gioco o di individuare una sede alternativa.
Ritenuto che la Commissione d’Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio, l’appello proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla A.S. Nuova Pontano di Cerreto di Spoleto (Perugia), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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