F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA S.S. TERRANOVA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRANOVA/AGGIUS DEL 6.1.2005 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI > 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA S.S. TERRANOVA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRANOVA/AGGIUS DEL 6.1.2005 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI > 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005) Con ricorso del 10.3.2005, la Terranova Calcio impugnava di fronte a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al C.U. n. 33 del 3 marzo 2005 con la quale si respingeva il reclamo della stessa Società avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata sancita la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica oltre all’ammenda per mancata presentazione in campo in occasione della gara Terranova Calcio/Pol. Aggius. Le considerazioni svolte a sostegno della proposta impugnazione rispondono a canoni di logica e di buon senso; tuttavia, a fronte del referto arbitrale, che ha espressamente rilevato la mancata presenza della Terranova Calcio al momento dell’arrivo del direttore di gara al campo, e ciò nell’arco di tempo previsto per il regolare inizio della partita, le argomentazioni addotte non possono prevalere, a maggior ragione perché il direttore di gara, sentito a conferma di quanto risultante a referto, ha espressamente confermato punto per punto il contenuto del referto stesso. La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al detto documento non consente in alcun modo di dare ingresso ad illazioni o argomentazioni, per quanto plausibili, in contrasto con le risultanze (nelle specie confermate specificamente) del referto stesso, mentre non era certo obbligo della Commissione Disciplinare sentire il Presidente della Sezione A.I.A. di Olbia, segnatamente a fronte di asserzioni dell’arbitro inequivoche al riguardo. Il ricorso va pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla S.S. Terranova Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina l’incameramento della tassa.
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