F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO A.C. LICATA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ORLANDINA/LICATA DEL 23.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05
APPELLO A.C. LICATA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ORLANDINA/LICATA DEL 23.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)
Con ricorso del 12.3.2005, l’Associazione Calcio Licata proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società avverso il risultato, lo svolgimento e la regolarità della gara di Coppa Italia Orlandina/Licata del 23.2.2005.
A sostegno del ricorso avverso l’ineccepibile decisione di natura processuale adottata, la ricorrente svolge una serie di argomentazioni attinenti alla conoscenza ed alla conoscibilità delle disposizioni (specifiche) regolanti la procedura dei reclami in ordine alla Coppa Italia, sostanzialmente contestandone la plausibilità e la effettiva conoscenza da parte delle Società partecipanti a detta manifestazione; preso atto delle considerazioni svolte al riguardo, questa Commissione non può che rilevarne l’ininfluenza ai fini del decidere.
Per vero, cardine di tutto il sistema settoriale federale è la presunzione di conoscenza di tutte le norme regolarmente emanate dalla F.I.G.C., non potendo essere prevista la notifica individuale, società per società, dei provvedimenti, pur se speciali e relativi ad una singola manifestazione, donde la previsione che la pubblicazione nei CC.UU. integra pienamente la conoscenza dei provvedimenti stessi.
È appena il caso di aggiungere che la pure adombrata irragionevolezza della norma applicata nel caso di specie non può trovare sfogo in questa sede, in primo luogo perché il denunciato vizio non appare sussistere, ma anche perché questa Commissione non può certo assumere le funzioni di controllo delle disposizioni vigenti dal punto di vista della intrinseca valenza delle stesse.
Il ricorso, siccome attinente sostanzialmente a questioni non rientranti nell’ambito operativo di questa Commissione, va pertanto dichiarato inammissibile: consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla A.C. Licata di Licata (Agrigento), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa.
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