F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO A.S.D. REAL TRENTINARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TRENTINARA/AZ. AG. MENDUTI DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO A.S.D. REAL TRENTINARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TRENTINARA/AZ. AG. MENDUTI DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005) L’A.S.D. Real Trentinara ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 75 del 10 marzo 2005, con la quale, in accoglimento del ricorso della Az. Ag. Menduti, la Real Trentinara veniva sanzionata con la perdita della gara per 0-3, per aver impiegato il calciatore Marino Giuseppe nato il 21.5.1982 squalificato per somma d’ammonizioni. Il reclamo va accolto in quanto, come risulta dagli atti (ff. 28), il Comitato Regionale, sul C.U. n. 66/67 del 4/10 febbraio 2005, ha rettificato la sanzione per IV infrazione inflitta al Marino Giuseppe nato il 21.5.1982, con l’ammonizione con diffida per III infrazione e comminando invece la prima ammonizione all’omonimo calciatore Marino Giuseppe nato l’8.4.1981. Conseguentemente la posizione di entrambi i giocatori nella gara Real Trentinara/Az. Ag. Menduti del 6.2.2005 era regolare con conseguente ripristino del punteggio di 3-2 conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello dell’A.S.D. Real Trentinara di Trentinara (Salerno), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 3-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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