F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO F.C. MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE ZAMPAGNA RICCARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 289 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO F.C. MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE ZAMPAGNA RICCARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 289 del 20.1.2005) La S.r.l. F.C. Messina Peloro propone appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 289 del 31 marzo 2005, che ha inflitto al calciatore Riccardo Zampagna la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di X 10.000,00 ed alla Soc. Messina la sanzione dell’ammenda di X 10.000,00, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, durante la gara Livorno/Messina del 16.1.2005, rivolto ai sostenitori livornesi un saluto con il pugno chiuso, e per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato. Nel ricorso, la ricorrente sostiene, in sintesi, che la ricostruzione dell’episodio, operata “a posteriori” dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, avrebbe condotto ad una interpretazione infondata del gesto compiuto dal calciatore. Questi si sarebbe limitato a rivolgere ai sostenitori della squadra ospitante un saluto di cortesia, privo di connotazioni e significati politici, pertanto estraneo alla violazione dei doveri di correttezza e probità imposti ai tesserati dall’art. 1 comma 1 C.G.S. e comunque inidoneo a creare potenziale pericolo per l’ordine pubblico e per il normale e corretto svolgimento della gara. L’appellante rileva altresì, che, anche a voler condividere la connotazione politica del gesto attribuito a Zampagna, questi godrebbe comunque della tutela garantita dall’art. 21 della Costituzione alla libera manifestazione del pensiero anche politico da parte di chiunque ed in qualunque momento o situazione. Con riferimento ad analogo precedente, relativo al calciatore della Soc. Lazio Paolo Di Canio, la Soc. Messina solleva infine una questione di parità di trattamento, sia in relazione all’asserita maggior pericolosità del suddetto episodio, verificatosi nel contesto particolarmente acceso del “derby della capitale”, sia in relazione alla diversa “capacità contributiva” dei calciatori interessati e delle rispettive società di appartenenza. Conclude pertanto chiedendo in via principale l’annullamento delle sanzioni impugnate e in subordine la revoca dell’ammonizione inflitta al calciatore Zampagna e la riduzione delle sanzioni pecuniarie. La C.A.F. ritiene infondato l’appello, condividendo in ogni sua parte la motivazione della decisione impugnata. Il gesto addebitato allo Zampagna, consistito nel piegare il braccio con la mano chiusa a pugno, non è confondibile con un normale gesto di saluto ma ha un chiaro significato ideologico. La diversa tesi sotenuta dall’appellante ha pertanto valore di mera allegazione difensiva sfornita di alcun sostegno probatorio ed è contrastata dall’univoca interpretazione del gesto dello Zampagna quale saluto di natura politica. Premesso che il diritto costituzionalmente garantito di esprimere liberamente il proprio pensiero, anche politico, non è in discussione, va ribadito che la condotta dello Zampagna deve qualificarsi come antiregolamentare perché estranea al contesto agonistico di disputa di una gara ed inconciliabile con la rivalità sportiva. L’entità delle sanzioni irrogate è stata motivatamente determinta dalla Commissione Disciplinare con riferimento alla natura ed alla gravità dell’infrazione contestata: del tutto inconferenti appaiono quindi il confronto con le sanzioni inflitte in un altro caso ed il riferimento alla “capacità contributiva” dei soggetti deferiti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dal F.C. Messina di Messina ed ordina incamerarsi la tassa.
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