F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E L’AMMENDA DI X 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 265 del 10.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E L’AMMENDA DI X 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 265 del 10.3.2005) Il Procuratore Federale, con atto del 24 gennaio 2005, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, il calciatore Paolo Di Canio e la Socie- tà S.S. Lazio S.p.A. addebitando al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere rivolto ai propri sostenitori, dopo il termine della gara Lazio/Roma del 6.1.2005, un saluto con il braccio destro teso, gesto interpretabile come c.d. saluto romano; alla seconda la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con delibera del 10 marzo 2005 (C.U. n. 265) accertava la responsabilità del Di Canio in ordine alla violazione ascrittagli, ritenendo che il gesto compiuto dall’incolpato si ponesse in contrasto con i doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall’art. 1 comma 1 C.G.S.; conseguentemente deliberava di infliggere a Paolo Di Canio la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di X 10.000,00 e alla Società Lazio, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di X 10.000,00. Il Di Canio e la Società Lazio hanno interposto appello contro la suddetta decisione, sostenendo che la motivazione della delibera impugnata sarebbe erronea e non condivisibile nella parte in cui afferma che il gesto compiuto dal Di Canio, per le particolari modalità in cui si è estrinsecato, appare univocamente interpretabile quale saluto romano e non confondibile in alcun modo con un gesto di giubilo. Secondo i ricorrenti, tale affermazione dei primi giudici si fonda su semplici impressioni riportate dal collaboratore dell’Ufficio Indagini nella propria relazione, alla quale va riconosciuto valore di prova privilegiata con riferimento ai soli fatti concreti in essa riferiti e non alle mere supposizioni del relatore. La censura rivolta al Di Canio e, per responsabilità oggettiva, alla società di appartenenza, non avrebbe quindi fondamento poiché il gesto compiuto dal calciatore, non intenzionalmente destinato ad evocare una precisa ideologia politica, come supposto dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, avrebbe costituito una semplice manifestazione di gioia al termine di una gara vittoriosa. Gli appellanti hanno concluso per la riforma della decisione impugnata con proscioglimento di entrambi dall’addebito disciplinare. Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione del ricorso. La C.A.F. ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da motivazione pienamente condivisibile ed immune da censura. Leggendo le argomentazioni ampiamente svolte dalla Commissione Disciplinare appare evidente che la stessa non si è limitata a far propria l’interpretazione del gesto del Di Canio fornita dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma ha formato il proprio convincimento su tutti gli elementi in fatto desumibili dagli atti del procedimento, pervenendo con ragionamento logico ineccepibile alla conclusione che il gesto del Di Canio deve considerarsi immediatamente ed inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica. Una volta accertata la connotazione politica del gesto compiuto dal Di Canio, non vi sono dubbi sulla rilevanza disciplinare dello stesso, non essendo ammissibile che, nell’ambito di un evento agonistico, vengano poste in essere manifestazioni estranee alla rivalità sportiva ed idonee ad evocare qualsiasi tipo di ideologia, col rischio potenziale (come evidenziato dai primi giudici) di provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie. In conclusione, la delibera impugnata merita integrale conferma, anche in punto entità delle sanzioni, non essendo neppure stato formulato al riguardo un motivo di appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla S.S. Lazio di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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