F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DELL’A.S.D. COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE INFLITTA ALL’ALLENATORE CEFOLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 87 del 10.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04
APPELLO DELL’A.S.D. COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
INFLITTA ALL’ALLENATORE CEFOLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 10.6.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004, confermava la precedente
decisione del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con la quale all’allenatore della
società Comprensorio Gelbison Cilento, Cefola Giuseppe, veniva inflitta la sanzione
sportiva della squalifica fino al 26.1.2009, con proposta di radiazione al Presidente Federale
per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del Direttore della
gara Comprensorio Gelbison Cilento/Agropoli, del 25.1.2004.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la società Comprensorio
Gelbison Cilento, richiedendo una “congrua” riduzione della squalifica e la revoca della
preclusione proposta al Presidente Federale.
L’appello può essere accolto, limitatamente, alla revoca della proposta di radiazione
al Presidente Federale.
Per il resto, la motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è pienamente
condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione.
L’Arbitro, nel suo rapporto, ha infatti, dichiarato di essere stato minacciato dal Cefola,
che, subito dopo, “lo afferrava per il collo stringendo in modo violento, inveendo con frasi
sconnesse ma sempre minacciose e solo grazie all’intervento di alcuni calciatori mollava
la presa che gli impediva quasi di respirare”.
La ricorrente effettua una sottile distinzione tra la stretta al collo (“che non può assolutamente
incidere sulla respirazione”) e la stretta alla gola (“che, di certo, provoca seri
problemi respiratori”).
In realtà, ai fini che qui interessano la questione non sussiste, sia perché l’Arbitro,
pur non esprimendosi con un puntuale linguaggio medico, ha chiarito efficacemente il
concetto: la stretta del Cefola gli ha, quanto meno, reso più difficile la respirazione.
La Commissione Disciplinare non ha fatto altro che confermare, sul punto, la decisione
del Giudice Sportivo, che si è riportato, testualmente, al rapporto arbitrale.
La Commissione condivide l’orientamento della Commissione Disciplinare circa il fatto
che le violente aggressioni fisiche al Direttore di gara, come quelle in esame, vanno valutate
con la massima severità, sia “per la capacità di provocare allarme sociale e disordine
in campo, indipendentemente dagli effetti lesivi provocati alla persona”.
Ma a ciò va aggiunto che queste aggressioni ledono il bene giuridico protetto dell’incolumità
fisica del singolo Direttore di gara e soprattutto danneggiano la reputazione di
una categoria di tesserati che, con il loro impegno e la loro dedizione, consentono il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale della F.I.G.C., nelle varie competizioni che si
svolgono sotto il suo controllo.
Solo per completezza, va precisato che, con ogni probabilità, per il modo nel quale si
stava svolgendo l’episodio tra l’allenatore e il Direttore di gara, non si sono verificate gravi
“conseguenze fisiche”, esclusivamente, per il ricordato intervento di alcuni calciatori che
hanno costretto il Cefola a desistere dai suoi intenti.
Quest’ultimo risponde, è utile ripeterlo, esclusivamente per il comportamento descritto
dal Giudice Sportivo.
“La furiosa rissa tra calciatori e spettatori tra loro” (dovuta, secondo la Commissione
Disciplinare all’aggressione all’arbitro da parte del Cefola) e la denunzia querela per il
danneggiamento dell’auto dell’arbitro” sono fuori dal tema della decisione, ma ciò non
cambia, in alcun modo, il predetto giudizio sulla gravità del comportamento del Cefola.
La ricorrente sostiene che il Cefola “non ha reiterato il comportamento aggressivo”.
La circostanza non è esatta in quanto ve n’è preciso cenno nell’allegato al rapporto
di gara (v. foglio 6 prima riga, da leggere in seguito al segno (1) indicato nel rapporto al
foglio precedente).
In conclusione la durata della squalifica deve essere confermata, per la violenza dell’aggressione
che, va ribadito, non ha prodotto gravi conseguenze fisiche, soltanto per
l’intervento di alcuni calciatori e per il tentativo del Cefola, nonostante ciò, di insistere nel
suo incivile comportamento.
L’assenza di concrete conseguenze fisiche per l’Arbitro, consente di revocare la proposta
di radiazione al Presidente Federale.
Va disposto l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S.D. Comprensorio Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), revoca la pro-
posta di preclusione inflitta all’allenatore Cefola Giuseppe, conferma nel resto. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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