F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL SIG. ACCIARO GIORGIO PER IL FIGLIO TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04
APPELLO DEL SIG. ACCIARO GIORGIO PER IL FIGLIO TOMMASO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo
di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)
Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Roma squalificava fino al
31.5.2008 il calciatore Acciaro Tommaso della Castelnuovese Calcio il quale, espulso
nel corso della partita Categoria Giovanissimi Provinciali Castelnuovese Calcio/Real
Boccea del 25.4.2004, per aver sputato contro un avversario ed averlo colpito con pugni
al viso, reagiva al provvedimento offendendo l’arbitro colpendolo con calci; ed uscito dal
terreno di gioco veniva di nuovo alle mani con il calciatore avversario (C.U. n. 40 del 29
aprile 2004).
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto, basato sul fatto che la rissa
si fosse svolta solo fra i due protagonisti senza minimamente coinvolgere l’arbitro; sottolineava
come il direttore di gara, convocato dal Giudice, avesse confermato il referto e precisato
di essere stato colpito ripetutamente sugli stinchi da entrambi i calciatori per indurlo
ad allontanarsi: referto arbitrale costituente piena prova di quanto in esso contenuto ex
art. 31 A1) C.G.S..
Confermava la squalifica fino al 31.5.2008, sanzione ritenuta equa e proporzionata ai fatti.
Proponeva reclamo avanti la Commissione d’Appello Federale il genitore esercente la
potestà parentale del minore Acciaro Tommaso, sottolineando come mai il proprio figlio avesse
potuto colpire intenzionalmente l’arbitro, ma come si fosse trattato di una rissa fra i due
calciatori non coinvolgente assolutamente il direttore di gara (C.U. 17 giugno 2004 n. 49).
Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.
Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi
disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede
la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come
giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come sopra proposto del Sig. Acciaro Giorgio. Dispone incamerarsi la
tassa versata.
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