F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DELL’A.S. REAL BOCCEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PORCARELLI MIRKO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DELL’A.S. REAL BOCCEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PORCARELLI MIRKO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004) Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Roma squalificava fino al 31.5.2008 il calciaatore Porcarelli Mirko della Real Boccea il quale, espulso nel corso della partita Categoria Giovanissimi Provinciali Castelnuovese Calcio/Real Boccea del 25.4.2004, per aver sputato contro un avversario ed averlo colpito con pugni al viso, reagiva al provvedimento offendendo l’arbitro colpendolo con calci; ed uscito dal terreno di gioco veniva di nuovo alle mani con il calciatore avversario (C.U. n. 40 del 29 aprile 2004). Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto, basato sul fatto che la rissa si fosse svolta solo fra i due protagonisti senza minimamente coinvolgere l’arbitro; sottolineava come il direttore di gara, convocato dal Giudice, avesse confermato il referto e pre- cisato di essere stato colpito ripetutamente sugli stinchi da entrambi i calciatori per indurlo ad allontanarsi: referto arbitrale costituente piena prova di quanto in esso contenuto ex art. 31 A1) C.G.S.. Confermava la squalifica fino al 31.5.2008, sanzione ritenuta equa e proporzionata ai fatti. Proponeva reclamo avanti la Commissione d’Appello Federale la A.S. Real Boccea per il minore Porcarelli Mirko, sottolineando come mai il proprio figlio avesse potuto colpire intenzionalmente l’arbitro, ma come si fosse trattato di una rissa fra i due calciatori non coinvolgente assolutamente il direttore di gara (C.U. 17 giugno 2004 n. 49). Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Boccea di Roma. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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