F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL F.C. NEUGRIES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 56 del 30.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL F.C. NEUGRIES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 56 del 30.6.2004) Con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 30 giugno 2004 la società F.C. Neugries Executives era penalizzata di dieci punti in classifica (un punto a gara) nel campionato di competenza, di Promozione Girone B, a seguito della delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata in data 3.6.2004 sul Comunicato Ufficiale 3/D, con la quale è stata dichiarata la nullità del tesseramento del suo calciatore Wolf Julius Peter Tillman, con effetto dal 30.1.2004, che ha partecipato, in posizione irregolare, alle gare in questione. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il F.C. Neugries Exevutives, sostenendo l’illegittimità del deferimento operato, nei suoi confronti, con nota del 18.6.2004, dal Vice Presidente del predetto Comitato, in quanto mai notificato e comunque, comunicato. Preliminarmente va osservato che la predetta omissione di ogni comunicazione del deferimento alla F.C. Neugries Executives e quindi, la sua impossibilità di parteciparvi e difendersi, rende nulla l’udienza della Commissione Disciplinare, e tutti gli atti conseguenti, compresa l’impugnata decisione. La decisione della Commissione disciplinare deve essere, quindi annullata. Solo per completezza, va aggiunto che il deferimento alla Commissione Disciplinare risulta sprovvisto dei requisiti minimi previsti dalle norme federali, a partire dalla mancanza dell’incolpazione. Va disposta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Neugries di Bolzano, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 35 n. 5 C.G.S., e dispone restituirsi la tassa versata.
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