F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION AVVERSO LO SVINCOLO D’AUTORITÀ EX ART. 111 N.O.I.F. PER CAMBIO DI RESIDENZA DEL CALCIATORE MANFREDI GIANLUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04
APPELLO DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION AVVERSO LO SVINCOLO D’AUTORITÀ
EX ART. 111 N.O.I.F. PER CAMBIO DI RESIDENZA DEL CALCIATORE
MANFREDI GIANLUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n.
27/D del 12.5.2004)
La Sig.ra Vignis Maria nella qualità di presidente e legale rappresentante della S.C.
Damiano Promotion S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti
della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 27/D del 12.05.2004, con la quale, su istanza
dei Sigg. Manfredi Francesco e Marciano Annamaria, esercenti la genitoriale potestà
sul minore Manfredi Gianluca, è stato disposto lo svincolo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
111 N.O.I.F., dello stesso minore dalla S.C. Damiano Promotion.
La ricorrente sostiene che la suddetta decisione deve ritenersi errata perché il citato
art. 111 N.O.I.F. prevede l’ipotesi di svincolo solo dopo che sia trascorso un anno dall’effettivo
cambio di residenza del calciatore, mentre, nel caso in esame il minore Manfredi
Gianluca ha di fatto avuto residenza nel Comune di Mele (Genova) solo fino al
30.06.2003 e cioè per meno di sei mesi. Inoltre, non si è verificato, nella fattispecie, il
cambio di residenza dell’intero nucleo familiare, che avrebbe consentito la riduzione del
suindicato termine.
Ritiene la C.A.F. che il ricorso non meriti accoglimento in quanto, come accertato dalla
Commissione Tesseramenti, i Signori Manfredi e Marciano hanno fornito prove documentali,
anche anagrafico, del trasferimento della residenza del figlio minore, da oltre un
anno presso un comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella di originaria residenza,
allegando la relativa certificazione rilasciata dal Comune di Mele in Provincia di
Genova il 26 gennaio 2004, dalla quale si evince che il calciatore minore Manfredi Gianluca
si è ivi trasferito fin dal 24 gennaio 2003 dal Comune di Casavatore (Napoli).
Appaiono pertanto rispettate le condizioni previste dall’art. 111 delle N.O.I.F., mentre
la necessità di dimostrare l’avvenuto trasferimento dell’intero nucleo familiare del calciatore
minore e non solamente di quest’ultimo viene richiamata in modo erroneo dalla ricorrente,
trattandosi di ipotesi diversa, prevista nell’ultimo capoverso del comma 1 dell’art.
111 delle N.O.I.F., riguardante la riduzione a soli novanta giorni del termine generale di un
anno che, nel caso in esame, risulta interamente trascorso.
Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla S.C. Damiano
Promotion di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.
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