F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE RONCHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04
APPELLO DEL CALCIATORE RONCHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)
Con ricorso datato 8.7.2004, Roberto Ronchetti proponeva ricorso a questa Commissione
avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare pubblicato sul C.U. n. 2
del 2 luglio 2004, con cui gli era stata irrogata la sanzione della squalifica per mesi cinque
per aver chiesto irregolarmente il suo trasferimento presso il Mendrisio F.C..
A sostegno del ricorso, l’atleta assumeva di aver subito un forte choc emotivo a seguito
del decesso del nonno, avvenuto a seguito di malore accusato mentre egli era in
campo per disputare una partita con la sua squadra (Vigevano Calcio srl), cosa questa
che gli avrebbe impedito di giocare ancora negli stessi luoghi.
Premesso che in sede di discussione l’avvocato del Ronchetti ha esplicitamente dichiarato
che limitava le sue richieste alla riduzione della squalifica, il ricorso in esame si
appalesa ai limiti dell’ammissibilità; poiché peraltro, dal contenuto del detto atto emergono
profili in diritto che potrebbero fondare una base in diritto per pervenire ad una riduzione
di pena, questa Commissione ritiene di esaminare il merito.
Il ricorso non è fondato; per vero, il Ronchetti ha tenuto un comportamento lesivo delle
norme che regolano i trasferimenti, non avendo dato alla società di appartenenza alcun
preavviso formale, e non avendo pertanto o comunque ottenuto alcun preavviso o consenso;
le stesse spiegazioni fornite dal calciatore, nel corso dell’istruttoria, sono risultate ondivaghe
e non coincidenti sin dall’inizio con la versione finale, che ha indotto peraltro la
Commissione Disciplinare ad irrogare una sanzione assolutamente equa e corrispondente
alla entità dell’infrazione, anche accettando la tesi del forte disagio emotivo del Ronchetti.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; segue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore
Ronchetti Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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