F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DEL SIGNOR IORIO MAURO PRESIDENTE A.S. REAL GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DEL SIGNOR IORIO MAURO PRESIDENTE A.S. REAL GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005) All’esito della gara Real Gela/Xiridia Floridia, disputata il 19.2.2005, nell’ambito del Campionato Regionale Allievi Girone D, terminata col punteggio di 0 a 1, il competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 24 febbraio 2005, decideva, tra l’altro, di infliggere la sanzione sportiva dell’inibizione “a svolgere ogni attività fino al 31.12.2005 a Iorio Mauro (Real Gela) per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara e per avere a fine gara, spintonato diversi calciatori avversari e sferrato un pugno all’arbitro senza colpirlo”. Avverso tale decisione proponeva appello al Giudice Sportivo di 2° Grado la Associazione Sportiva Real Gela, chiedendo l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo di primo grado. Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 17 marzo 2005, rigettava il reclamo ed addebitava la relativa tassa sul conto della società reclamante. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Sig. Iorio Mauro, chiedendo la riduzione della inibizione inflittagli, riconoscendo il proprio errore, dichiarando di essersi immediatamente scusato delle proprie intemperanze e richiamando il suo corretto comportamento pregresso. Il gravame è parzialmente fondato. Il comportamento tenuto dallo Iorio, in occasione della gara de quo, è stato sicuramente inadeguato rispetto a quanto dovrebbe fare un dirigente sportivo, specie quando sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in un contesto giovanile. D’altra parte l’esame degli atti ufficiali di gara conferma il tempestivo ravvedimento del ricorrente e non risulta che egli si sia reso protagonista di analoghi episodi in precedenza. Appare, pertanto, opportuno confermare la sanzione sportiva irrogata al reclamante, ma determinarne la durata in una misura congrua rispetto alla fattispecie. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Iorio Mauro, riduce al 31.10.2005 la sanzione dell’inibizione già inflitta al reclamante ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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