F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA A.S. AGRIGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 67 del 31.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05
APPELLO DELLA A.S. AGRIGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 67 del 31.3.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 30 marzo
2005, applicava all’A.S. Agrigentina la sanzione dell’ammenda di 1.000 euro e al suo calciatore Alongi Mirko la sanzione della squalifica fino al 30.5.2005, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per la violazione dell’art. 1 C.G.S., in riferimento alle norme sul tesseramento.
Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Vice Presidente della A.S. Agrigentina, Ruscello Liliana, richiedendo “l’annullamento dell’ammenda inflitta dalla Commissione Disciplinare”.
L’appello è fondato è deve essere accolto.
Il calciatore Alongi Mirko risulta, infatti, essere stato, regolarmente, tesserato dall’A.S. Agrigentina, in data 31.10.2003, nella stagione sportiva successiva a quella del
2002/2003, nel corso della quale la società A.P. Kokalos (presso la quale l’Alongi era, all’epoca, tesserato) è stata esclusa dal campionato di competenza, in data 31.1.2003, con il conseguente svincolo d’autorità di tutti i suoi tesserati.
A seguito dell’accoglimento dell’appello della A.S. Agrigentina, va revocata la squalifica del calciatore Alongi Mirko fino a tutto il 30.5.2005, essendone venuto meno il presupposto in fatto.
Di conseguenza, va restituita la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come sopra proposto dall’A.S. Agrigentina di Agrigento annullando l’impugnata delibera e la sanzione dell’ammenda. Dispone la restituzione della tassa versata.
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