F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DEL CALCIATORE VLAD VALENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05
APPELLO DEL CALCIATORE VLAD VALENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)
Il calciatore Vlad Valentin ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.1.2008, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio a seguito dei fatti avvenuti nella gara Riofreddo/Real Pietralata del
22.1.2005 del Campionato di 3ª Categoria.
In detta gara il suddetto calciatore, nell’occasione della concessione di un calcio di rigore per la società avversaria, prendeva il Direttore della gara per la maglietta strattonandolo e alla vista del cartellino rosso gli sputava in faccia insultandolo.
La Commissione d’Appello Federale visto il reclamo ed esaminato gli atti ufficiali accoglie parzialmente riducendo al 30.6.2007 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante, in quanto tale termine di inattività appare congruo per sanzionare quanto accaduto.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello presentato dal calciatore Vlad
Valentin e riduce la squalifica fino al 30.6.2007. Ordina la restituzione della tassa versata.
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