F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPITIUM CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI FASCETTO NICOLA E SACCO TONINO E FINO AL 30.9.2005 AL CALCIATORE GIAMI SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 68 del 7.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPITIUM CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI FASCETTO NICOLA E SACCO TONINO E FINO AL 30.9.2005 AL CALCIATORE GIAMI SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 68 del 7.4.2005) All’esito della gara di cui in epigrafe terminata con il punteggio di 3 a 2 in favore del Valdemone, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia sulla base del referto redatto dal Direttore di Gara che lamentava di essere stato oggetto, al termine dell’incontro, di comportamenti violenti, offensivi e minacciosi da parte di alcuni calciatori del Capitium Club da lui specificatamente individuati, infliggeva la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.03.2006 a Fascetto Nicola, fino al 30.11.2005 a Giami Salvatore, fino al 31.12.2005 a Sacco Tanino e la squalifica per due gare a Principato Trosso Antonino e per tre gare al calciatore Laganga Salvatore. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che con delibera n° 68 del 6 aprile 2005 riduceva le squalifiche inflitte a Fascetto Nicola e Giami Salvatore rispettivamente fino al 31.12.2005 e 30.09.2005 confermando per il resto l’impugnata decisione. Con appello ritualmente inoltrato la A.S.S.C. Capitium Club ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare assumendo sostanzialmente che il Direttore di Gara avrebbe erroneamente indicato i calciatori responsabili dei comportamenti lamentati, comportamenti che, peraltro, avrebbero dovuto essere adeguatamente ridimensionati dalla Commissione Disciplinare non avendo gli stessi assolutamente tenuto gli atteggiamenti riferiti nel referto arbitrale. Il ricorso è inammissibile. Ed invero appare evidente che nel caso in esame i motivi addotti a sostegno del gravame non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d’Appello Federale per motivi attinenti al merito. Ne deriva che deve, pertanto, essere rigettato il ricorso come sopra proposto con l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla A.S.S.C. Capitum Club di Capizzi, ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa.
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