F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. NERI CORRADO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95 E 96 N.O.I.F., NONCHÉ L’AMMENDA DI X 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com.Uff. n. 36 del 10.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. NERI CORRADO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95 E 96 N.O.I.F., NONCHÉ L’AMMENDA DI X 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com.Uff. n. 36 del 10.3.2005) La Versilia 1998 ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 36 del 10 marzo 2005, con la quale a seguito di deferimento della Procura Federale veniva comminata, al dirigente del settore giovanile Neri Corrado, la sanzione della inibizione per un anno, per la violazione dell’art. 1 commi 1 e 8 C.G.S. in relazione agli artt. 95-96 NOIF, nonché l’ammenda di X 2.000,00 alla società per responsabilità oggettiva. La ricorrente, pur ammettendo il fatto contestato al suo dirigente (tesseramento fittizio del calciatore Gomez Simone ad una società di terza categoria A.S. San Vitale Candia -, allo scopo di abbassare il parametro del premio per poi favorirne il trasferimento al Pisa Calcio), chiede una riduzione delle sanzioni, in conformità ad altri casi analoghi puniti più lievemente. Ritiene questa Commissione che essendo risultata evidente la violazione degli artt.li 95 e 96 delle N.O.I.F. avendo, fra l’altro, il Neri agito senza minimamente informare il calciatore interessato, la sanzione inflitta vada confermata e nulla rilevando le osservazioni difensive. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla società Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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