F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA SOCIETÀ CALCETTO SAN SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 7.500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 477 del 21.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA SOCIETÀ CALCETTO SAN SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 7.500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 477 del 21.3.2005) Con atto del 31.1.2005 il Presidente della Divisione Calcio a Cinque deferiva alla Commissione Disciplinare presso la stessa Divisione, a norma dell’art. 1 C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 agosto 2004, la società Calcetto San Severino per non aveva preso parte con una propria squadra al Campionato Nazionale Under 21, pur partecipando al Campionato di Serie “B”, e dunque per non avere rispettato quanto previsto dal comunicato ufficiale prima ricordato. La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva alla società l’ammenda di X 7.500,00 (Com. Uff. n. 477 del 21 marzo 2005), rilevando che “le difese esposte dalla società... non sono idonee a dispensare la stessa dall’obbligo” di iscrivere una propria squadra al Campionato Under 21. Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva, nella sostanza, quanto già fatto presente nel giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; che osservava, cioè, come nonostante gli sforzi compiuti, non fosse stato possibile “allestire un organico appena dignitoso”. E difatti, vuoi per la modestia del “bacino” da cui attingere, vuoi per la presenza di società e di sport di forte richiamo (basket e volley) si erano dichiarati disponibili a partecipare al Campionato di Calcio a 5 Under 21 non più di cinque ragazzi, con ciò risultando impossibile ottemperare all’obbligo della partecipazione. Rilevava in ogni caso l’eccessività della sanzione inflitta, posto che a fronte delle ragioni addotte questa era stata fissata in misura molto prossima al massimo edittale. Chiedeva l’annullamento dell’ammenda o in subordine la sua riduzione. L’appello della società Calcetto San Severino, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto se non in relazione all’entità della sanzione. Al di là dei motivi addotti a giustificazione della mancata iscrizione di una squadra al Campionato Under 21, certo è che la società Calcetto San Severino non ha preso parte con una propria squadra al campionato, per l’appunto, Under 21, con questo venendo meno all’obbligo stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 (stagione 2004/2005) della Divisione Calcio a Cinque, obbligo dalla cui inosservanza viene fatta dipendere, a prescindere dalle ragioni della mancata partecipazione, una certa sanzione pecuniaria. Così stando le cose non si vede come l’appello della società possa essere accolto, visto che le spiegazioni addotte circa le difficoltà nell’allestire una squadra non fanno venire meno quel deferimento e quella sanzione pecuniaria che il punto A/4 del comunicato prima ricordato subordina al mero dato oggettivo dell’inosservanza dell’obbligo. Le circostanze illustrate dalla società appellante, sulla cui veridicità non vi è ragione alcuna di dubitare, rilevano, invece, sotto il diverso profilo dell’entità della sanzione. In effetti quella irrogata dalla Commissione Disciplinare, molto prossima al limite massimo di X 7.747,00, appare eccessiva rispetto alla peculiarità del caso, laddove l’obiettiva (e credibile) difficoltà di reperire ragazzi in grado di dare vita ad una squadra e la conseguente modesta gravità dell’addebito che deve muoversi alla società giustificano una sanzione molto più modesta. In concreto, non più severa che di € 1.500,00. L’accoglimento sia pure parziale dell’appello importa che la tassa reclamo venga restituita (art. 29 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dalla società Calcetto San Severino di San Severino Marche (Macerata), riducendo la sanzione dell’ammenda a Euro 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa versata.
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