F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.C. SEI CASALI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2007 INFLITTA AI CALCIATORI DI MURO GIOVANNI, RUSSO VINCENZO, CERRA PAOLO E SABATINO DARIO NONCHÉ DELL’AMMENDA DI X 500,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI ALL’ARBITRO INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.C. SEI CASALI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2007 INFLITTA AI CALCIATORI DI MURO GIOVANNI, RUSSO VINCENZO, CERRA PAOLO E SABATINO DARIO NONCHÉ DELL’AMMENDA DI X 500,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI ALL’ARBITRO INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005) Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la S.C. Sei Casali ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C.U. n. 73 del 3 marzo 2005. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il reclamo proposto dalla medesima società ed afferente le sanzioni relative alla gara G.S. Pontecagnano/S.C. Sei Casali, Campionato di 1ª Categoria campana, disputata il 27 novembre 2004. Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S.. Prevede la norma che nei procedimenti dinanzi la Commissione d’Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”. Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che dall’esame degli atti agevolmente si ricava che la richiesta di copia degli atti è stata effettuata oltre il termine previsto dal C.G.S. (il telegramma con preannuncio del reclamo e richiesta di copia degli atti è del giorno 10 marzo 2005, il C.U. è stato pubblicato il 3 marzo 2005). In conseguenza, non essendo stati rispettati i termini perentori e gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 34 C.G.S., l’odierno appello deve dichiararsi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello proposto dalla S.C. Sei Casali di Giffoni Sei Casali (Salerno), ai sensi dell’art. 33 n.2 C.G.S., per tardività ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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