F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 275/C del 29 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio in relazione a certi fatti verificatisi in occasione della gara Sambenedettese/Napoli del 26.3.2005 (Campionato di Serie C/1, Girone B) ed all’ammenda di X 5.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo presso la stessa Lega. Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che il comportamento di sostenitori locali nei confronti degli ufficiali di gara nel mentre si apprestavano ad entrare nello stadio e dopo avervi fatto ingresso; il ritardo con il quale gli stessi erano stati fatti entrare; la presenza di persone non autorizzate in prossimità degli spogliatoi; le manifestazioni di ostilità di tifosi del luogo nei confronti di sostenitori della squadra ospite e di intimidazione nei riguardi dei calciatori di quest’ultima (uno dei quali era stato colpito con uno schiaffo); il lancio durante la gara di petardi di notevole potenza ed altro giustificavano ampiamente l’entità della sanzione e la diffida. Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l’erronea valutazione da parte della Commissione dei fatti all’origine dalla sanzione. Rilevava in particolare che non erano stati presi in considerazione l’”apprezzabile comportamento” tenuto dall’incaricato della società nei confronti della terna arbitrale; le ragioni che avevano dato luogo al ritardo con il quale aveva fatto ingresso all’interno dello stadio e la dichiarazione sul punto di un “agente di Polizia Giudiziaria”. Poiché gli episodi contestati meritavano, in definitiva, di essere notevolmente ridimensionati, chiedeva la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, una congrua riduzione. L’appello della S.S. Sambenedettese Calcio non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione sia per “violazione o falsa applicazione” delle norme federali espressamente richiamate che per “omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia” ed in effetti la S.S. Sambenedettese ha evidenziato nell’atto di appello di ricorrere a questa Commissione, da un lato, per “violazione o falsa applicazione dell’ultimo comma dell’art. 11 CGS” (in tema di collaborazione della società in relazione alla commissione di fatti violenti) e “dell’art. 9 CGS” (in fatto di assenza del nesso di causalità fra la condotta addebitata ai responsabili della società e quanto occorso alla terna arbitrale); dall’altro per non avere preso in esame la dichiarazione scritta di un agente di Polizia Giudiziaria. Il fatto è, tuttavia, che la società appellante, lungi dall’evidenziare le ragioni interpretative per effetto delle quali la Commissione Disciplinare avrebbe applicato erroneamente le norme del Codice, si è soffermata esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti, proponendone una diversa da quella accolta dalla Commissione sulla base degli atti ufficiali di gara. Nonostante i propositi manifestati nell’intitolazione di ciascuno dei primi due motivi di appello ha sottoposto all’esame di questa Commissione, insomma, soli motivi di merito; motivi di merito che, in quanto tali, non possono avere spazio in questa sede. Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga “adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della S.S. Sambenedettese non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle “altre materie normativamente previste”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano la molteplicità dei fatti all’origine del presente procedimento. Considerazioni analoghe valgono per la presunta “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. La Commissione disciplinare ha posto bene in rilievo come la ricostruzione degli eventi andasse fatta sulla base degli atti ufficiali di gara, della relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini in particolare, di talché chiamare ancora una volta in causa la dichiarazione rilasciata da uno spettatore, benché Carabiniere di professione, in altro non si traduce che nel proporre una diversa ricostruzione del merito della vicenda e nel sollecitarne una differente valutazione. Come, per i motivi esposti in precedenza, non è consentito in questa sede. Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio va dichiarato, come già detto, inammissibile. Quanto alla tassa reclamo, per effetto della soccombenza deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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