F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S.D. TURRIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO TERZIGNO/TURRIS DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 158 del 15.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S.D. TURRIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO TERZIGNO/TURRIS DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 158 del 15.4.2005) Dopo la gara Nuovo Terzigno/Turris del 13.2.2005 la A.S.D. Turris proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, sostenendo che alla gara in questione aveva partecipato per la Nuovo Terzigno il calciatore Siciliano Carlo in posizione irregolare e chiedendo che venisse conseguentemente inflitta alla Società avversaria la punizione sportiva di perdita della gara. Il Giudice Sportivo, accertato che il calciatore Siciliano Carlo era tesserato per la Società Nuovo Terzigno dal 31.12.2004 ed aveva quindi titolo a prendere parte alla gara in questione, respingeva il reclamo e convalidava il risultato conseguito sul campo. Identica decisione veniva adottata, in seguito a reclamo della Turris, dalla Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 14 aprile 2005. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello la A.S.D. Turris affermando, come già dedotto nei precedenti gradi di giudizio, che il calciatore Siciliano Carlo aveva sottoscritto la risoluzione del contratto con la Società Sora ed in pari data aveva ottenuto l’aggiornamento di tesseramento con la Nuovo Terzigno, donde la posizione irregolare dello stesso il giorno della gara Terzigno/Turris. La C.A.F. osserva che l’impugnazione è stata proposta per questioni attinenti al merito della controversia, già esaminate dagli organi disciplinari nei due precedenti gradi di procedimento, mentre ai sensi dell’art. 33 n. 1 lettera d) C.G.S. i motivi di merito possono essere sollevati con ricorso alla C.A.F. quando questa “viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. L’appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Turris A.S.D. di Torre del Greco (Napoli), ai sensi dell’art. 33 n.1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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