F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. PETRARCA C5 2003 AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ, PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE NEI CONFRONTI DELL’A.S. CADONEGHE FUTSAL E DEL CALCIATORE FAVARATO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05
APPELLO A.S. PETRARCA C5 2003 AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ, PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE NEI CONFRONTI DELL’A.S. CADONEGHE FUTSAL E DEL CALCIATORE FAVARATO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)
Con ricorso del 22.2.2005, l’A.S. Petrarca C5 2003, proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 557 del 15 aprile 2005, nel procedimento a carico della A.S. Cadoneghe Futsal e del calciatore Paolo Favarato.
Precisato come il procedimento in questione sia stato instaurato a seguito di deferimento da parte del Presidente della Divisione Calcio a Cinque e che pertanto la ricorrente rispetto ad esso si pone come terzo estraneo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della società ricorrente.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S. Petrarca C5 2003 di Padova, ai sensi dell’art. 29 n.1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società reclamante ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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