F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. CIAMPINO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIAMPINO CALCIO A 5/PRO ALATRI DEL 12.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 81 dell’1.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. CIAMPINO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIAMPINO CALCIO A 5/PRO ALATRI DEL 12.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 81 dell’1.4.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 81 dell’1 aprile 2005) accoglieva il reclamo della Società Pro Alatri, che deduceva l’irregolare posizione del calciatore Di Giampietro Fabio del Ciampino Calcio a 5 nella gara Ciampino C5/Pro Alatri del 12.3.2005, e comminava alla Società Ciampino C5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l’ammenda di euro 150,00; al Dirigente accompagnatore Di Giacomo Diego l’inibizione fino al 15.4.2005; al calciatore Di Giampietro Fabio la squalifica per una giornata di gara. Ricorreva alla Commissione d’Appello Federale sostenendo come nessuna responsabilità fosse addebitabile alla società avendo essa tesserato il calciatore Di Giampietro che, come da elenco calciatori del Comitato Regionale Lazio, risultava svincolato dall’1.12.2004. L’appello è infondato e va respinto. L’art.31.2 Regolamento del Settore Tecnico recita “le attività di calciatore e di allenatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”. Dagli atti risulta invece che il Di Giampietro Fabio risulta tesserato dal 22.9.2004 con la società Urbetevere C5 quale allenatore di calcio a cinque e quindi non poteva contrarre il vincolo quale calciatore dilettante con altra società, nella specie la A.S. Ciampino Calcio a 5. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Ciampino Calcio a 5 di Ciampino (Roma) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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