F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.S. ATLETICO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MAZARA/GONZAGA DEL 19.3.2005, LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 100,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 15.5.2005 INFLITTA A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 39 del 7.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO S.S. ATLETICO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MAZARA/GONZAGA DEL 19.3.2005, LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 100,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 15.5.2005 INFLITTA A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 39 del 7.4.2005) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica accoglieva il reclamo della Pol. Gonzaga avverso il risultato della gara Atletico Mazara/Pol. Gonzaga che sosteneva la irregolare posizione del guardalinee di parte della Società Atletico Mazara, Randazzo Vito, in quanto non regolarmente tesserato. Infliggeva quindi alla S.S. Atletico Mazara la punizione sportiva di perdita della gara per 3-0 nonché l’ammenda di Euro 100,00, nonché la inibizione sino al 15.5.2005 a carico del Presidente pro-tempore della società (C.U. n. 39 del 7 aprile 2005). Ricorreva avanti a questa Commissione la S.S. Atletico Mazara sostenendo il regolare tesseramento del Randazzo Vito come da tessera di Acc. Uff. n. 26075 vidimata il 19.11.2004. L’appello è fondato e va accolto. Risulta infatti dagli atti che il Randazzo Vito, nato il 20.12.1950 è regolarmente tesserato per la S.S. Atletico Mazara e che il suo nominativo solo per un disguido operativo non era stato fin da subito inserito a mezzo del sistema informatico centralizzato tra i tesserati della citata società: cosa poi regolarmente avvenuta. Pertanto la sua partecipazione alla gara reclamata è regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Atletico Mazara di Mazara del Vallo (Trapani), annulla l’impugnata decisione ripristinando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Ordina la restituzione della tassa versata.
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