F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EURO CALCIO/MARTELLAGO DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EURO CALCIO/MARTELLAGO DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso della società Eurocalcio, ha annullato la delibera del Giudice Sportivo (che in accoglimento del reclamo della Martellago aveva inflitto alla medesima Eurocalcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3), omologando la gara e ripristinando quindi il risultato di 4-1, acquisito dalla Eurocalcio sul campo. L’avversata decisione si basa sulla constatazione, frutto del convergere di plurimi obiettivi e non contestabili elementi, che in occasione della sostituzione contestata nessuna effettiva violazione regolamentare, in ordine ai requisiti di età, è stata commessa dalla Eurocalcio. Con il reclamo in trattazione la Martellago torna, invece, ad insistere per il ripristino del pronunziato di prime cure, con relativa punizione sportiva inflitta alla Eurocalcio. Ma il ricorso in argomento è inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., dato che il preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti è intervenuto solo l’11 marzo 2005, a quasi un mese di distanza, quindi, dalla pubblicazione della decisione impugnata (16 febbraio 2005). A nulla giova, dunque, il semplice preannuncio di reclamo inviato il 18 febbraio 2005 (senza richiesta degli atti). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.C. Martellago di Martellago (Venezia), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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