F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELL POTENZA/PESCOPAGANO 2000 DEL 26.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 75 del 9.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELL POTENZA/PESCOPAGANO 2000 DEL 26.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 75 del 9.3.2005) Il Presidente Federale ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. c) C.G.S. avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 75 del 9 marzo 2005, con la quale era stata disposta la ripetizione della gara Castell Potenza/Pescopagano 2000 (Campionato di 1ª Categoria), sospesa dall’arbitro a seguito dei gravi disordini che ne avevano resa impossibile la prosecuzione. Si sostiene nel ricorso l’inadeguatezza e la contraddittorietà della decisione assunta dal Giudice Sportivo, in relazione alla dinamica dei fatti come descritti nel referto del Direttore di gara e successivi supplementi, conseguentemente richiede che venga applicata a carico di entrambe le società la sanzione di cui all’art. 12 comma 2 C.G.S.. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso debba essere accolto. Infatti le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata per l’accertamento dei fatti, non smentite da diverse risultanze probatorie, appaiono ben circostanziate, in particolare, sulla base di quanto esposto nel supplemento di referto di gara e dagli ulteriori supplementi in data 1 e 8 marzo 2005. La gravità dell’accaduto, sicuramente addebitabile ad entrambe le squadre e contrastanti con le regole di gioco e con i principi ispiratori della pratica sportiva, impone l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Presidente Federale, annulla l’impugnata delibera ed infligge alle società Castell Potenza e Pescopagano 2000 la sanzione sportiva di perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3.
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